Corte d'Appello di Trento - Contratto d'appalto di opere pubbliche: in caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante non è tenuta a corrispondere al subappaltatore in prededuzione le somme da quello dovute.

Corte d'Appello di Trento, Sez. II civ., 07 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Liliana Guzzo, Cons. Rel. Lorenzo Benini, Cons. Maria Tulumello.
Contratto d'appalto di opere pubbliche- Insolvenza dell'appaltatore fallito - Obbligo della stazione appaltante di pagare le spettanze del subappaltatore – Insussistenza – Fondamento.
Con riferimento alla pretesa di un subappaltatore di ottenere, sulla base del disposto dell'art. 105, comma 13, del Codice degli appalti 2016 (come poi trasfuso nell’art. 119, comma 11, del Nuovo codice dei contratti pubblici 2023), da parte della stazione appaltante il pagamento di quanto dovutogli dall'appaltatore in caso di inadempimento da parte di questi [pretesa che nello specifico si è tradotta nella conferma da parte del Tribunale in sede di opposizione di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quella], si deve ritenere, sulla base di un criterio interpretativo fondato sull'art. 71, comma 3, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 di cui il Codice degli. appalti del 2016 costituisce, per il tramite della L. 11/2016, attuazione, che quella disposizione imponga alla stazione appaltante di “trasferire” al subappaltatore il pagamento dovuto all’appaltatore, e non fondi una responsabilità sussidiaria solidale di essa, onde presupposto della sua applicazione è che un pagamento sia effettivamente da quella dovuto nei confronti dell'appaltatore; come anche si deve altresì ritenere che, comunque, con il fallimento dell’appaltatore, venga necessariamente meno l’obbligo della stazione appaltante di trasferire al subappaltatore le somme dovute al primo. In caso di fallimento dell’appaltatore tale meccanismo non può infatti (anche a prescindere dal fatto che, come rilevato dall''appellante, ai sensi dell'art. 81 L.F. il contratto d'appalto di regola si scioglie) più operare, poiché sarebbe in radicale contrasto con due fondamentali principi: quello posto dall’art. 52 L.F., per cui ogni credito nei confronti del fallito - e non si può eccettuare quello del subappaltatore - va soddisfatto come credito concorsuale e quello posto dall’art. 104 ter L.F. per il quale il programma di liquidazione deve comprendere tutti i beni e i diritti del fallito (principio di universalità), sicché non può avvenire che il debitore del fallito, la stazione appaltante laddove lo sia, paghi, anziché il fallimento, il subappaltatore, e quindi il creditore del suo creditore. [nello specifico la Corte distrettuale ha accolto l’appello proposto dal Comune di Trento, quale stazione appaltante, avverso la sentenza del Tribunale di quella città, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, vieppiù in quanto non solo nessun pagamento era da quello dovuto, ma anzi, con il pagamento dell’anticipazione ex art. 35, comma 18, del Codice degli appalti, avvenuto prima dell’autorizzazione al subappalto, erano state versate all’appaltatore, poi fallito. somme notevolmente maggiori di quelle spettantigli a fronte dei lavori poi effettivamente realizzati]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-trento-7-gennaio-2025-pres-guzzo-est-benini
[con riferimento alle pronunce relative all'interpretazione del previgente art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti 2006) come ininfluente con riferimento al caso di specie perché disciplinato dal nuovo Codice dei contratti pubblici 2016, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 02 marzo 2020, n. 5685 https://www.unijuris.it/node/5072 e sempre con riferimento alla previgente disciplina che prevedeva che il pagamento diretto previsto da quell'articolo venisse meno in caso di fallimento dell'appaltatore: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 luglio 2022, n. 23447 https://www.unijuris.it/node/6438].