Corte di Cassazione (6570/2025) – Escussione della garanzia pubblica da parte della banca finanziatrice in caso di fallimento della beneficiaria: presupposto perché il credito restitutorio di SACE sia ammesso al passivo in privilegio.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2025, n. 6570 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Fallimento della beneficiaria di un finanziamento pubblico garantito – Escussione della garanzia da parte della banca erogatrice - Credito restitutorio di SACE – Ammissione in privilegio allo stato passivo – Provvedimento di revoca formale del beneficio per mancanza dei necessari requisiti – Necessità – Esclusione – Riconoscibilità anche nell'ipotesi di mancato pagamento delle rate di mutuo.
In tema di ammissione allo stato passivo del credito restitutorio di SACE, il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123 del 1998 non presuppone indefettibilmente un provvedimento formale di revoca del beneficio per mancanza dei requisiti previsti per la sua concessione, in quanto, accedendo al credito in ragione di una finalità pubblica di sostegno connessa all’erogazione, è suscettibile d’essere riconosciuto ogni qualvolta ad un inadempimento abbia fatto comunque seguito l’escussione della garanzia. (La S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, a tenore del quale la causa di prelazione in parola può essere riconosciuta solo nei casi di revoca formale disciplinati dall’art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998 e non nelle ipotesi di mancato pagamento delle rate del mutuo, costituendo quest’ultimo un mero inadempimento civilistico). (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-12-marzo-2025-n-6570-pres-terrusi-est-dongiacomo
[in tema di estensione del privilegio previsto, dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, nei confronti del credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il soggetto finanziatore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 settembre 2022, n. 27303 https://www.unijuris.it/node/6560; in tema di irrilevanza, ai fini del riconoscimento del privilegio come sorto ex lege sin dal momento dell'erogazione di un finanziamento o di altro tipo di intervento di sostegno pubblico, che l’insorgenza dei presupposti per la revoca dello stesso sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento della beneficiaria che la determina: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 maggio 2023, n. 13152 https://www.unijuris.it/node/7031 e con riferimento all'accertamento intervenuto dopo la presentazione da parte del beneficiario di una domanda di concordato preventivo: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 maggio 2020, n. 8882 https://www.unijuris.it/node/5309; in tema di legittimazione di Sace ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2022, n. 1453 https://www.unijuris.it/node/6059].