Tribunale di Catania – Concordato liquidatorio omologato: dal momento in cui sia decorso il termine per l'adempimento come previsto di un credito, gli interessi moratori, anche in assenza di risoluzione, riprendono ad essere dovuti.

Tribunale di Catania, Sez. IV civ. - Procedure concorsuali, 25 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Pres. f.f. Alessandro Laurino, Rel. Sebastiano Cassaniti, Giud. Alessandra Bellia.
Concordato liquidatorio – Chiusura – Mancato adempimento di un credito nel termine previsto – Assenza di risoluzione – Ripresa del decorso degli interessi moratori – Misura da riconoscersi.
Il concordato preventivo liquidatorio,come quello d'altro tipo, cessa con l'avvenuta omologazione ai sensi dell'art. 181 L. F. onde, una volta decorso il termine per l’adempimento previsto nella proposta omologata, il debitore si considera in mora ai sensi dell’art. 1282 c.c., con conseguente ripresa, anche in assenza di risoluzione formale del concordato, della maturazione degli interessi di mora, come viceversa on dovuti sui crediti chirografari in costanza di procedura ex artt. 169 e 55 L.F., da riconoscersi nella misura maggiorata prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a), D.Lgs. 231/2002. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di chiusura del concordato preventivo in coincidenza con l'omologazione e di assoggettabilità a fallimento del debitore che sia insolvente al pagamento dei debiti concordatari a prescindere dall'avvenuta risoluzione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058; in tema di riconoscibilità degli interessi moratori maturati anteriormente all'apertura della procedura concorsuale: Corte di Cassazione, Sez. IV civ., 05 maggio 2016, n. 8979 https://www.unijuris.it/node/2896].