Tribunale di Monza – Liquidazione giudiziale di società beneficiaria di un intervento a sostegno ex D.L. 34/2020 da parte del Fondo Patrimoniale PMI: natura del credito da rimborso anticipato insinuato al passivo da Invitalia Spa.

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Data di riferimento: 
18/12/2024

Tribunale di Monza, Sez. III civ. - Procedure concorsuali e individuali, 18 dicembre 2024 – Pres. Caterina Giovanetti, Rel. Caterina Rizzotto, Giud. Patrizia Fantin.

Liquidazione giudiziale di società beneficiaria di intervento a sostegno ex D.L. 34/20220 – Stato passivo - Credito da restituzione anticipata di Invitalia spa quale sottoscrittrice di strumenti finanziari come emessi – Natura postergata – Fondamento.

Al credito da rimborso anticipato di Invitalia Spa, società che gestisce il Fondo Patrimoniale PMI come istituito a sostegno del sistema economico-produttivo italiano, derivante dalla sottoposizione a liquidazione giudiziale della società beneficiaria di un finanziamento ottenuto a fronte dell'emissione da parte della stessa di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 26, comma 12, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito nella L. 17 luglio 2020, n.77, deve, ai sensi di quanto previsto da comma 14, riconoscersi natura postergata (seppur antergata ai crediti dei soci per finanziamenti nelle ipotesi di cui al 2497 c.c.), e quindi una possibilità di soddisfazione successiva a quella dei creditori privilegiati e chirografari, con riconoscimento però, come da previsione di quel comma, degli interessi maturati fino alla data di apertura di quella procedura; ciò in quanto il richiamo all’art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), come inclusivo della disposizione che prescrive la natura privilegiata del credito alle restituzioni, disseminato nelle fonti di rango sub-legislativo [nello specifico anche nel Regolamento interministeriale integrativo disciplinante, ai sensi del comma 16 del predetto art. 26 D.L. 34/2020, “caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari”] si deve ritenere operi, oltre che in costanza di particolati eventi, anche nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, però nei limiti della compatibilità con la disciplina speciale, non potendo le fonti specie negoziali derogare alle norme di rango primario in punto di cause legittime di prelazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-monza-13-dicembre-2024-pres-giovanetti-est-rizzotto

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32717/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Monza-sulla-sorte-del-credito-Invitalia-vantato-nella-liquidazione-giudiziale-di-societ%C3%A0-beneficiaria-del-Fondo-Patrimonio-PMI

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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