Tribunale di Roma - Liquidazione controllata: il creditore fondiario, anche nel corso di quella procedura, può iniziare o proseguire l'esecuzione forzata sul bene immobile ipotecato del debitore.

Tribunale di Roma, Sez. IV civ., 11 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Giudice dell'Esecuzione Federica d'Ambrosio.
Liquidazione controllata – Creditore fondiario – Privilegio processuale ex art. 41 TUB – Applicabilità – Fondamento.
In considerazione del richiamo da parte dell'art. 270, comma 5, C.C.I., tra le altre, all’intera norma di cui all’art. 150 C.C.I., come prevista con riferimento alla liquidazione giudiziale, il cui inciso iniziale recita “ salvo diversa disposizione di legge”, il privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB) trova applicazione anche nella liquidazione controllata onde il creditore fondiario può proseguire o iniziare l’azione esecutiva sul bene immobile del debitore ipotecato a sua garanzia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, 19 agosto 2024, n. 22914 https://www.unijuris.it/node/7924].