Cassazione (29243/2024) - Fallimento dell'impresa costruttrice e liquidazione di immobili realizzati in regime di edilizia economica e popolare agevolata previa stipula di un mutuo fondiario: sospensione necessaria della procedura esecutiva concorsuale.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 novembre 2024, n. 29243 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Cosmo Crolla.
Immobili costruiti in regime si edilizia economica e popolare agevolata – Stipulazione da parte dell'impresa costruttrice di un mutuo fondiario – Fallimento della stessa – Liquidazione dell'attivo – Verifiche da eseguirsi - Finalità di tutelare la finalità sociale di quei beni - Necessaria sospensione del procedimento - Soggetto che aveva presentato l'istanza di fallimento – Irrilevanza.
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art 1, comma 379, della l. n. 178 del 2020 impone al giudice delegato di sospendere la procedura concorsuale sugli immobili del fallito, realizzati previa stipulazione di un mutuo fondiario, al fine di procedere alle verifiche previste dal precedente comma 378, indipendentemente dal soggetto che ha presentato istanza di fallimento e non solo quando si tratti della banca mutuante, poiché altrimenti si verificherebbe un'ingiustificata differenziazione tra procedura esecutiva individuale e collettiva, non evincibile in alcun modo dalla lettera della norma. (Massima Ufficiale)