Tribunale di Alessandria - Liquidazione giudiziale e vendita di un immobile anteriormente locato a canone vile: possibilità per il giudice delegato di emettere un ordine di liberazione nell'interesse dei creditori.
Tribunale Ordinario di Alessandria, Sez. fallimentare, 16 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Giudice designato Michele Delli Paoli.
Liquidazione giudiziale – Vendita di un'immobile anteriormente locato a canone “vile” - Applicabilità dell'art. 2393, terzo comma, c.c. - Presunzione assoluta di frode all’aggiudicatario e ai creditori – Possibilità che il giudice delegato emetta un ordine di liberazione.
Laddove in sede di vendita di un immobile di proprietà del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale risulti che sia stato, antecedentemente all'avvio di quella procedura, locato a canone “ vile”, deve risultare possibile, come già avveniva sotto la disciplina della legge fallimentare, la pronuncia da parte del giudice delegato (sul modello dell’art. 560 c.p.c.), a prescindere dalla modalità di liquidazione dei cespiti prescelta dal curatore, al fine di massimizzare nell’interesse dei creditori il ricavato della vendita mediante la proposizione dello stesso come libero, di un ordine di liberazione ex art. 216 C.C.I. di detto immobile, in quanto la pattuizione di un canone incongruo comporta di per sé la valutazione, sulla base di una presunzione assoluta iuris et de jure, che le parti abbiano concluso un contratto pregiudizievole nella consapevolezza di arrecare un danno ai creditori del locatore.. Ai sensi dell'art. 2923, terzo comma, c.c., infatti, in sede di espropriazione e vendita forzata,l’aggiudicatario e/o il creditore non è tenuto a rispettare la locazione, come conclusa anteriormente al pignoramento, altrimenti opponibile nei suoi confronti, quando il canone convenuto sia, con riferimento a quel momento, inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni, ciò senza la necessità di esperire un giudizio di cognizione ordinario nell’ambito del quale dimostrare la sussistenza degli altri e più gravosi presupposti per la pronuncia di revoca ex art. 2901 c.c. e di dimostrare quale fosse in concreto lo stato soggettivo dei contraenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-alessandria-16-ottobre-2024-est-delli-paoli
[con riferimento all'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato nella vigenza della legge fallimentare, cfr. in questa rivista: Tribunale di Mantova, 13 Ottobre 2016 https://www.unijuris.it/node/3480].