Corte di Cassazione (28509/2024) – Fallimento: risulta impugnabile solo mediante reclamo ex art. 26 L.F. il decreto con cui il giudice delegato abbia disposto la liberazione di un immobile affittato a canone vile da porsi in vendita.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 novembre 2024, n. 28509 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento – Messa in vendita di immobile già affittato a canone vile – G.D. - Pronuncia di un decreto volto alla liberazione di quel bene – Ammissibilità – Ragione sottostante.
Fallimento - Decreto del G.D. di liberazione dell’immobile da porsi in vendita – Impugnabilità di quel provvedimento solo mediante reclamo ex art. 26 L.F.
Nel corso della procedura espropriativa collettiva svolta in sede fallimentare deve ritenersi ammissibile che il giudice delegato possa disporre con decreto la liberazione di un immobile del fallito da porsi in vendita laddove anteriormente all'avvio di quella procedura affittato a canone vile, non sussistendo ragione alcuna per ritenere che all'adozione di uno strumento sommario semplificato di quel tipo, come anticipatamente utilizzabile, essendo una locazione di quel tipo ex art. 2923, comma 3, c.c. non opponibile all'acquirente, nell'ambito delle vendite forzate effettuate in sede di espropriazioni individuali in quanto finalizzato all'esigenza pubblicistica di garantire la gara per la liquidazione del bene pignorato alle migliori condizioni possibili, notoriamente connesse, sul mercato dei potenziali acquirenti, allo stato di immediata, piena e incondizionata disponibilità dell'immobile, non possa addivenirsi per le stesse ragioni anche nell'ambito delle procedure concorsuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il decreto emesso dal giudice delegato con il quale si dispone l’immediata liberazione dell'immobile trasferito, assoggettato a procedura concorsuale, deve ritenersi ammissibile e può essere impugnato in sede fallimentare solo mediante il reclamo previsto dall'art. 26 L. fall., che sostituisce in detto ambito l’opposizione prevista dal combinato disposto degli artt. 560 e 617 c.p.c. (Massima Ufficiale)
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