Tribunale di Reggio Emilia – Vendita dell'azienda del ricorrente da effettuarsi sin dal momento della presentazione della richiesta di assegnazione del termine ex art 44 C.C.I.: presupposto di liberazione del cedente dai debiti.

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Data di riferimento: 
02/07/2024

Tribunale di Reggio Emilia, Ufficio procedure Concorsuali, 02 luglio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Francesco Parisoli, Rev. Simona Boiardi, Giud. Nicolò Stanzani Maserati.

Domanda con riserva di accesso a concordato preventivo in continuità indiretta – Necessità urgente di addivenirsi alla vendita dell'azienda del debitore istante – Bando di gara da predisporre in sede di vendita competitiva – Debiti esistenti nel momento in cui si addiverrà al trasferimento - Presupposto perché possa prevedersi la liberazione dell'alienante – Fondamento.

Stante che il nuovo codice della crisi ha affiancato al primario principio di tutela dei creditori il principio, di paritetica importanza, di salvaguardia dell'attività economica e della posizione dei lavoratori e persegue entrambi quegli obiettivi, il CCII, al fine conseguire l'obiettivo della continuità aziendale e di rendere appetibile, nonostante la situazione di crisi, l'azienda del debitore di cui si preveda la cessione, deroga, nell'ambito della composizione negoziata, ex art. 22, primo comma, lettera d), C.C.I., al disposto dell'art. 2560, secondo comma, c.c.; in sede di liquidazione giudiziale, ex art. 214 C.C.I., esclude, la responsabilità dell'acquirente per i debiti gestionali sorti prima del trasferimento e, all'art. 118, ultimo comma, C.C.I., prevede che, in deroga al disposto dell'art. 2560 c.c., il cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi salva diversa previsione del piano di concordato [nello specifico, con riferimento a una vendita dell'azienda che, ex art 91, ultimo comma, C.C.I., già in sede di assegnazione, come da richiesta del debitore, del termine previsto dall’art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I., era stata prospettata come urgente in vista della presentazione di una proposta di concordato preventivo in continuità indiretta di cui detta cessione rappresentava il sostegno, si è ritenuto da parte del Tribunale che dovesse trovare applicazione nei limiti di compatibilità il disposto dell'art. 214 C.C.I., sia in ragione del dettato letterale dell’art. 114, comma 4, CCII, riferentesi genericamente al deposito della domanda di concordato, sia attraverso una interpretazione sistematica del dettato normativo, e che risultasse pertanto necessario, per liberare il cedente, con riferimento ai rapporti di lavoro che sarebbero proseguiti in capo al cessionario, dai debiti, obblighi e oneri per trattamenti di fine rapporto, oneri differiti per ferie e permessi non goduti, ed eventuali ratei di mensilità aggiuntiva maturati e non liquidati alla data di efficacia dell'atto di trasferimento, prevedere nel bando di gara che entro la stipula dell'atto notarile di trasferimento si fosse addivenuti ad una procedura di accordo sindacale prevedente in particolare la sottoscrizione da parte dei dipendenti trasferiti di verbali di conciliazione ex art. 2112, secondo comma, c.c. contemplanti appunto la liberazione dell'alienante]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-reggio-emilia-2-luglio-2024-pres-parisoli-est-boiardi

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza