Tribunale di Milano – Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012: alla parte dell'importo finanziato non reso, al momento dell'apertura della procedura, mediante cessione del quinto dello stipendio, va riconosciuta natura chirografaria.

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Data di riferimento: 
05/09/2024

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e Crisi d'Impresa, 05 settembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Laura De Simone.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 - Credito da finanziamento reso mediante cessione del quinto dello stipendio – Parte non ancora restituita al momento dell'apertura di quella procedura – Insinuazione al passivo in privilegio - Riconoscibilità ma quale credito chirografario – Fondamento.

Nella procedura di liquidazione del patrimonio la cessione del quinto dello stipendio non comporta, in ragione del disposto dell'art. 1263 c.c., dall’atto della stipula del contratto, per l’intero importo finanziato, l’acquisizione del privilegio exart. 2751 bis, n. 1, c.c. quale garanzia proveniente da crediti di lavoro, poiché gli stipendi futuri sono un credito non ancora sorto del lavoratore dipendente e la cessione degli stessi – con i privilegi che li assistono - si perfeziona solo nel momento in cui vengono ad esistenza, onde alle quote del finanziamento scadute e non pagate dalla debitrice al momento dell'apertura di quella procedura va riconosciuta natura chirografaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-5-settembre-2024-pres-est-de-simone

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: