Corte di Cassazione (30543/2024) – Accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012 che preveda la soddisfazione non integrale di un credito privilegiato: necessità che risulti comunque più favorevole dell'alternativa liquidatoria.

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Data di riferimento: 
27/11/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2024, n. 30543 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Francesco Terrusi.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Previsione della non integrale soddisfazione di un credito privilegiato – Omologazione avvenuta senza appurare la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Reclamo proposto dal creditore – Ammissibilità – Irrilevanza del non avere in sede di votazione indicato le natura del suo credito - Fondamento

Il creditore dissenziente può far valere, in sede di reclamo avverso l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi, motivi di doglianza fondati tanto sulla natura ipotecaria del proprio credito, quanto sull’assenza di convenienza della proposta, non potendosi desumere alcuna rinuncia a far valere la garanzia reale dalla circostanza che il voto (negativo) sia stato espresso senza indicazione del grado ipotecario del credito, né potendosi desumere alcuna preclusione in virtù del richiamo alle forme camerali del procedimento. (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha escluso che la mancata indicazione in sede di votazione da parte del creditore dissenziente dell'essere il suo credito privilegiato potesse considerarsi quale manifestazione tacita di rinuncia ad avvalersi di tale titolo preferenziale, dal momento che “la rinunzia in generale, quando non sia prevista una forma vincolata, può perfezionarsi anche attraverso un comportamento concludente, purché però si tratti di un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto che si assume rinunziato, da accertare con adeguata motivazione”, onde, essendo prevista la non integrale soddisfazione di quel credito l’omologazione poteva esser pronunciata solo dopo l’accertamento che risultasse comunque soddisfatto in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, la qual cosa non era avvenuta essendosi il Tribunale limitato a constatare l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria di voti favorevoli]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32349/CrisiImpresa?Sovraindebitamento%3A-reclamo-del-creditore-ipotecario-e-valutazione-della-convenienza

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-27-novembre-2024-n-30543-pres-ferro-est-terrusi

[circa la necessità che in sede di omologa degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento ai creditori privilegiati non integralmente soddisfatti sia assicurato un pagamento non inferiore a quello che, in ragione della collocazione preferenziale, avrebbero ottenuto in caso di liquidazione dei beni su cui insiste la causa di prelazione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 18 febbraio 2021, n. 4270 https://www.unijuris.it/node/5666].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: