Tribunale di Avellino – Concordato minore: ammissibile la proposta fondata sulla sola finanza esterna nonché la procedura familiare se l’indebitamento dei debitori, legati da parentela, ha origine comune.
Tribunale di Avellino, 18 giugno 2024 – G.D. dott. Gaetano Guglielmo
Concordato minore – Proposta fondata sul solo apporto di finanza esterna – Ammissibilità.
Concordato minore – Esclusione qualifica del debitore quale consumatore - Procedure familiari – Legame di parentela - Origine comune dell’indebitamento – Ammissibilità.
Deve ritenersi ammissibile la proposta di concordato minore fondata sul solo apporto di finanza esterna. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di concordato minore, è ammissibile la domanda presentata da più debitori i quali non siano assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altra procedura liquidatorie e non siano qualificabili come consumatori, in quanto la maggiore esposizione debitoria è ricollegabile all’attività commerciale svolta da un terzo soggetto. Il rapporto di stretta parentela e il fatto che l’indebitamento ha origine comune giustificano la presentazione di un unico piano di risoluzione della crisi ex art. 66 CCII. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnalano le modifiche apportate dal recente intervento normativo D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter): art. 66 CCII, I° comma: “1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell’articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo. Art. 74, II° comma: Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.”. Sono state riportate unicamente le modifiche oggetto di interesse]