Tribunale di Parma – Liquidazione controllata: ritualità della domanda in bianco per procedura da sovraindebitamento alternativa e legittimazione del creditore. Caratteristiche dello stato di insolvenza.

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Data di riferimento: 
04/07/2024

Tribunale di Parma, 04.07.2024 – Presidente dott.ssa Antonella Ioffredi, Consigliere relatore, dott. Enrico Vernizzi

Liquidazione controllata – Carattere residuale – Procedura da sovraindebitamento alternativa – Domanda in bianco - Prima udienza.

Liquidazione controllata – Legittimazione creditore – Interesse qualificato – Non necessarietà di un titolo esecutivo.

Stato di insolvenza – Incapacità oggettiva a far fronte alle obbligazioni -Irrilevanza assenza protesti, pignoramenti - Irrilevanza numero creditori.

In ragione del carattere residuale della liquidazione controllata, qualora la domanda di accesso sia proposta dai creditori, il debitore può, entro la prima udienza, presentare domanda di accesso ad una procedura di cui al capo II del titolo IV (ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore), a prescindere da una preventiva istanza di nomina dell’OCC. La domanda di accesso ad una procedura di sovraindebitamento, alternativa a quella liquidatoria, formulata “in bianco” deve ritenersi rituale in quanto il procedimento per l’apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65 CCII, è assoggettato alla disciplina generale del procedimento unitario, nei limiti di compatibilità. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Con la previsione di cui all’art. 6 L.F., il legislatore ha voluto attribuire la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell’imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un’azione esecutiva. Alla luce del disposto di cui all’art. 37, II° CCII deve ritenersi che i principi declinati con riguardo all’art. 6 L.F. debbano trovare applicazione anche nel vigore del Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza ai fini della verifica della legittimazione del creditore a proporre domanda di apertura della liquidazione giudiziale ovvero, ex art. 268, II CCII, della liquidazione controllata. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione d’incapacità oggettiva dell’imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento ed è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti ed azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto. Esso si fonda essenzialmente su un giudizio di inidoneità strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva; prescinde, poi, dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31634/CrisiImpresa?Ammissibile-la-domanda-subordinata-di-liquidazione-controllata-presentata-dal-creditore-solo-in-prima-udienza

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31655/CrisiImpresa?Non-occorre-un-...

[Cfr in questa rivista, in tema di presupposti per la dichiarazione di fallimento: Corte d'Appello di Roma, Sez. I civ., 30 aprile 2024, in https://www.unijuris.it/node/7863, Cassazione civile , Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5856 https://www.unijuris.it/node/6108; Cassazione Civile, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 576 https://www.unijuris.it/node/2708; Corte di Cassazione, SS. UU., 23 gennaio 2013 n. 1521 htt ps://www.unijuris.it/node/1701 e Cassazione civile, Sez. VI, 03 Aprile 2019, n. 929 https://www.unijuris.it/node/4810. In merito alla terza massima: Corte d'Appello di Roma, Sez. I civ., 30 aprile 2024, in https://www.unijuris.it/node/7863]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza