Tribunale di Forlì - Liquidazione controllata: criteri e tempi di liquidazione del compenso agli Organi della procedura, OCC e Liquidatore, ed al difensore che ha assistito il debitore in sede di accesso.
Tribunale Ordinario di Forlì, Sottosez. II civ. - Procedure concorsuali, 25 ottobre 2024 – Pres. Barbara Vacca, Rel. Maria Cecilia Branca, Giud. Emanuele Picci.
Liquidazione controllata – Criteri di liquidazione dei compensi all'OCC e al Liquidatore – Rilevanza dell'essere spettanti o meno allo stesso soggetto in caso di sua conferma – Compenso spettante al difensore del debitore.
Con riferimento ad una procedura di liquidazione controllata come aperta deve, a mente del disposto degli art. 6 e 275, comma 3, C.C.I., come novellati dal Correttivo ter 2024, ritenersi che il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a liquidatore, dovrà essere liquidato dal Giudice Delegato una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto convenuto dall'OCC col debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal G.D. e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6, lettera a), C.C.I., dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore e insinuato al passivo. Quanto al compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del ricorso volto all'ammissione alla liquidazione controllata, lo stesso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 C.C.I. e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura di quella procedura, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base al privilegio ex art. 2751 bis, n. 2), c.c., ove richiesto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[questo il testo dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024: “Terminata l’esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell’OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall’OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202].