Tribunale di Mantova – Liquidazione controllata: tempestiva la richiesta di termine ex art. 271, I° CC formulata prima della decisione del Collegio anche dopo l’entrata in vigore del Correttivo ter.
Tribunale di Mantova, 31 ottobre 2024 (data di decisione) – Presidente relatore dott. Mauro P. Bernardi
Liquidazione controllata – Richiesta termine ex art. 271 CCII – Modifica normativa – Tempestività.
In tema di liquidazione controllata, pur considerata la novella normativa introdotta dal D.Lgs. n. 136/2024, correttivo ter, applicabile ai procedimenti già avviati precedentemente all’entrata in vigore, in ragione di quanto stabilito dall’art. 56 del medesimo decreto, deve ritenersi tempestivamente prodotta la richiesta di concessione di un termine ex art. 271 CCII, da parte del debitore, qualora sia stata proposta dopo la celebrazione della prima udienza di trattazione ma prima della pronuncia del Collegio sulla domanda di liquidazione controllata. Invero, l’art. 271, I° CCII nel testo originario stabiliva che il debitore, a fronte della presentazione di una domanda di liquidazione controllata da parte di un creditore, potesse richiedere l’accesso a una delle procedure negoziali di sovraindebitamento senza però prevedere un termine preciso, a differenza di quanto stabilito dall’art. 271, I° CCII come novellato dal D.Lgs. n. 136/2024 entrato in vigore il 28/09/2024 ma applicabile ai procedimenti già pendenti. [Nella fattispecie, l’entrata in vigore del correttivo ter è avvenuta in data successiva alla celebrazione della prima udienza di trattazione; ritenuto, però, che, alla stregua del testo normativo previgente, il debitore potesse chiedere di accedere a una procedura negoziale di sovraindebitamento sino al momento della decisione da parte del Collegio e che lo stesso non si era ancora pronunciato, avendo la parte formulato istanza di concessione del termine ex art. 271, I° CCII entro l’udienza di trattazione immediatamente successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024, l’istanza è stata ritenuta tempestivamente proposta.] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnalano le modifiche normative introdotte con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) all’art. 271, I° c.c.: 1. “Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2 o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.”]