Tribunale di Milano – Liquidazione controllata: inammissibilità della domanda in assenza di utilità anche in via prospettica.
Tribunale di Milano, 10 ottobre 2024 (data di decisione) – Presidente relatore dott.ssa Caterina Macchi
Liquidazione controllata – Istanza del debitore – Assenza di utilità – Inammissibilità.
Liquidazione controllata – Istanza del debitore – Assenza di utilità – Inammissibilità.
E’ inammissibile la domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata, presentata dal debitore, in assenza di utilità, anche in via prospettica, in considerazione di un principio generale, ricavabile dallo stesso art. 268, III° CCII, che è quello di efficienza ed economicità delle procedure concorsuali che, in quanto principio generale, non può essere ritenuto operativo per il limitato scenario in cui sia il debitore a subire la richiesta di apertura della liquidazione controllata. Ove, quindi, l’ordinamento, a parità di condizioni soggettive e oggettive, consenta al debitore di conseguire l’esdebitazione c.d. a costo zero (ossia l’esdebitazione dell’incapiente), dovrà essere considerato recessivo il restante rimedio pur previsto dal legislatore (ossia la liquidazione controllata) che determinerebbe solo un aggravio di spese. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
E’ inammissibile la domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata, presentata dal debitore, in assenza di utilità, anche in via prospettica, non ritenendo condivisibile la prospettazione che, sull’assunto che la liquidazione controllata sia sovrapponibile alla liquidazione giudiziale, giunge ad affermare che nella liquidazione giudiziale l’insufficienza dell’attivo non preclude affatto l’apertura della procedura, potendo poi procedersi alla chiusura anticipata. Tale disciplina trova fondamento nella diversa rilevanza che assume la “procedura maggiore”, atteso che ragioni prevalenti di interesse pubblicistico, tra cui la repressione di eventuali condotte penalmente rilevanti, portano ragionevolmente a fondare il necessario avvio di tale procedimento concorsuale; diversamente, per la liquidazione controllata la “risposta” dell’ordinamento e la rilevanza pubblicistica sono significativamente attenuate. Né, infine, l’apertura della procedura liquidatoria costituirebbe l’unico strumento per perseguire il bene della vita del debitore-persona fisica, ossia la liberazione dai debiti, potendo a tal fine presentare il debitore l’istanza ex art. 283 CCII ove ne sussistano i presupposti. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala che la normativa in materia ha subito delle modifiche con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) che però non si ritengono di rilievo nel caso di specie.)
[Cfr in questa rivista: Tribunale di Treviso, 21 marzo 2024, in https://www.unijuris.it/node/7756, Trib. Bergamo, 16 novembre 2023, https://www.unijuris.it/node/7457, Tribunale di Palermo, Sez. IV civ., 30 settembre 2022 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/6585]