Tribunale di Ferrara – Accesso alla liquidazione controllata: durata possibile della procedura e necessità che il ricorrente sia in grado di offrire ai creditori una soddisfazione sostanziale e non meramente simbolica.
Tribunale Ordinario di Ferrara, 05 novembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Anna Ghedini, Giud. Costanza Perri e Marianna Cocca.
Sovraindebitamento -Liquidazione controllata – Correttivo ter 2024 -.Durata della procedura fissata in anni tre – Ragione sottostante.
Sovraindebitamento - Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII - Modifica normativa, ad opera del Correttivo ter 2024, in particolare del comma secondo - Limite di reddito previsto per poter accedere a quel beneficio - Interpretazione da accogliersi – Necessità che, detratte le spese di mantenimento, l'eccedenza da offrire ai creditori sia solo meramente simbolica – Laddove risulti sostanziale necessario accesso alla liquidazione controllata.
Il D.Lgs 136/2024, c.d. Correttivo ter 2024, in tema di liquidazione controllata, ratificando l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, ha modificato, integrandolo, l'art. 272, comma 3, C.C.I., individuando in tre anni dalla apertura la durata della procedura, fatta salva una durata ulteriore per il completamento delle operazioni. Il termine di tre anni deriva dal termine a decorrere dal quale, anche se ancora pendente la liquidazione, il debitore può ottenere la esdebitazione: con la esdebitazione i crediti vantati verso il debitore, e che integrano la legittimazione della procedura a operare lo spossessamento dei beni e ad apprendere anche la quota di reddito o di pensione, divengono inesigibili con la conseguenza che non è più possibile acquisire alcun bene all'attivo, nemmeno la quota di emolumento mensile che il debitore riceve. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [cosi infatti il comma 3 dell'art. 272 C.C.I. ora dispone, in aggiunta al primo periodo, come già prima sussistente, che contempla la necessità che il programma di liquidazione assicuri la ragionevole durata della procedura: “La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire”. Esso è integrato da un nuovo comma, il 3 bis, che così recita: “Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”].
Gli istituti della liquidazione controllata del sovraindebitato incolpevole e dell'esdebitazione della persona fisica sovraindebitata, anch'essa incolpevole ed altresì incapiente, vanno intesi come strumenti simmetrici ed alternativi, non sovrapponibili tra loro, riconoscibili a chi si trovi in quella situazione per addivenire, su sua iniziativa, alla liberazione dai debiti: il primo destinato a chi abbia utilità da distribuire ai creditori, tenuto conto delle spese della procedura e della sua durata, e il secondo dedicato a chi, di fatto, non abbia alcuna utilità da offrire loro. Ciò comporta che anche il disposto dell'art. 283, secondo comma, C.C.I. come modificato dal D. Lgs 136/2024, in tema di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, va interpretato non letteralmente ma in modo sistematico onde escludere che possa aver accesso all'esdebitazione non solo il debitore che, ai sensi del primo comma, non sia in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, ma anche quello che, in realtà, abbia eccedenze di reddito, rispetto a quanto occorrente per il mantenimento suo e della sua famiglia, non destinabili ai creditori nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata. Detto comma va infatti interpretato nel senso che quel beneficio possa essere accordato anche al debitore in grado di offrire ai creditore un grado di soddisfazione che sia però solo simbolico che, in quanto tale, considerate le spese di procedura, non in grado di consentirgli, nonostante la presenza di un'eccedenza rispetto alle necessità di mantenimento, l'accesso alla liquidazione controllata (nello specifico il Tribunale ha escluso che potesse accedere alla liquidazione controllata il soggetto che poteva contare solo su redditi di lavoro e pensione in misura tale di poter mettere a disposizione dei creditori, detratte le spese di mantenimento e quelle richieste per l'avvio della procedura, pari a soli Euro 100 mensili, quindi per un ammontare totale finale di appena Euro 3600). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [questo il nuovo testo del secondo comma dell'art. 283 C.C.I.: “Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia famiglia, sia non superiore all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”].
[in trema di possibilità per il debitore persona fisica che non abbia alcuna utilità da offrire ai creditori di accedere all'esdebitazione dell'incapiente, cfr. in questa rivista: Tribunale di Palermo, 30 settembre 2022].