Tribunale di Padova - Liquidazione controllata: ammissibilità, in presenza di finanza esterna, anche se basata sull'acquisizione di una quota del reddito da lavoro come però interamente assorbito dalle spese di mantenimento. Durata prevista.

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Data di riferimento: 
22/10/2024

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 22 ottobre 2024 – Pres. Caterina Santinello, Rel. Paola Rossi, Giud. Giovanni Giuseppe Amenduni.

Sovraindebitamento - Liquidazione controllata - Debitore con solo reddito da lavoro destinato però interamente al mantenimento suo e della sua famiglia - Proposta sorretta da finanza esterna – Ammissibilità.

Sovraindebitamento - Liquidazione controllata - Reddito del debitore da rapporto di lavoro via via maturato – Previsione dell'acquisizione alla procedura di una sua parte - Durata minima di quella procedura da prevedersi – Fondamento.

Anche il soggetto sovraindebitato in possesso del solo reddito mensile da lavoro, può, pure se detto reddito risulti interamente assorbito dalle spese di mantenimento suo e del suo nucleo familiare, essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata ove possa contare sull'apporto di “finanza esterna” idonea a pagare le spese di procedura ed a garantire un soddisfacimento, seppure molto limitato, dei creditori,. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alla durata possibile della procedura di liquidazione controllata, nel caso sia prevista appunto l'acquisizione, quali beni sopravvenuti, di una parte del reddito del debitore da rapporto di lavoro a tempo indeterminato via via maturato, si deve ritenere che sia interesse dello stesso prevederne una durata minima (ma in tal caso anche massima) di tre anni e ciò un quanto se la procedura potesse chiudersi prima in corrispondenza del termine dell'attività liquidatoria, stante che l'art. 282, primo comma, C.C.I. prevede che, nel caso della liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura di quella procedura o, anteriormente, se decorsi tre anni dalla sua apertura, se fosse prevista una durata inferiore a quella, il debitore tornato in bonis si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere, dal momento della chiusura e fino al compimento del triennio, con tutto il suo patrimonio ai sensi dell'art. 2740 c.c. anche nei confronti dei creditori che non abbiano, in tutto o in parte, trovato soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32148/CrisiImpresa?Ammissibile-la-liquidazione-controllata-con-sola-finanza-esterna-fornita-da-un-parente

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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