Tribunale di Salerno – Liquidazione controllata: legittimato il creditore, sprovvisto di titolo giudiziale, il cui credito può essere accertato in via incidentale.
Tribunale di Salerno, 27 settembre 2024 (data di decisione) – Presidente dott.ssa Francesca Sicilia, Consigliere relatore dott.ssa Enza Faracchio
Liquidazione controllata – Legittimazione del creditore – Accertamento del credito – Non necessarietà di un titolo – Accertamento in via incidentale - Sufficiente.
Secondo il consolidato orientamento formatosi sulla legittimazione del creditore ad avanzare domanda di fallimento ex art. 6 L.F. – richiamabile per evidente sovrapponibilità dei concetti anche nell’ambito delle procedure rientranti nella disciplina del nuovo CCII tra cui la liquidazione controllata– la verifica della legittimazione del creditore non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale. Con la dizione di “creditore”, senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore intende indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un soggetto non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare esposizione di interesse nei confronti del patrimonio della controparte derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo, ma idoneo, anche solo in via prospettiva, a giustificare un’azione esecutiva. E’, quindi, sufficiente un accertamento del credito in via incidentale, senza entrare nel merito dell’esatta quantificazione dello stesso, ai limitati fini della verifica della sussistenza della legittimazione attiva del creditore. [Nel caso specifico un curatore fallimentare aveva richiesto l’apertura della liquidazione controllata a carico dell’ex amministratore unico della società fallita verso il quale era in corso l’azione di responsabilità, pur in assenza di un titolo esecutivo nei suoi confronti] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista: Corte d'Appello di Roma, Sez. I civ., 30 aprile 2024 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7863, Cassazione Civile, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 576 https://www.unijuris.it/node/2708, Corte di Cassazione, SS. UU., 23 gennaio 2013 n. 1521 htt ps://www.unijuris.it/node/1701]