Tribunale di Bologna - La persona fisica la cui ditta individuale risulti cancellata dal Registro Imprese non può accedere al concordato minore ma, laddove trovi applicazione il D.lgs. 136/2024, può essere ammessa alla liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
12/10/2024

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 12 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Giudice Alessandra Mirabelli.

Persona fisica sovraindebitata – Intervenuta cancellazione della di lui ditta dal registro delle imprese – Accesso a concordato minore – Inammissibilità – Procedura pendente al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 136/2024 (correttivo ter) – Applicabilità del comma 1 bis dell'art. 33 C.C.I. - Possibile ammissione alla liquidazione controllata- Effetti che ne conseguono in termini di esdebitazione.

Alla luce del disposto dell'art. 33, quarto comma, C.C.I, disposizione applicabile indistintamente a tutti gli imprenditori, non solo a quelli collettivi, si deve considerare inammissibile l'accesso a concordato minore come richiesto da una persona fisica la cui ditta individuale risulti cancellata dal Registro Imprese. Pur tuttavia, laddove detta proposta risulti ancora pendente al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 136/2024, c.d. Correttivo ter, può, in considerazione di quanto previsto dall'art. 56, IV comma di quel decreto, trovare applicazione il disposto del comma 1 bis dell'art. 33 C.C.I., come da quello introdotto ex novo, che consente al debitore persona fisica di accedere alla liquidazione controllata anche laddove sia trascorso un anno dalla cessazione dell'attività e dalla conseguente sua cancellazione dal registro delle imprese, evento che ai sensi del comma. 1 negli altri casi non lo consentirebbe. Ciò costituisce per lui un vantaggio perché la preclusione dell'accesso a quella procedura concordataria, non gli precluderà la possibilità di ottenere comunque l'esdebitazione, dato che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I., avrà, in presenza dei necessari presupposti, diritto ad ottenerla trascorso un triennio dall'apertura della liquidazione controllata senza neppur doverne attendere la chiusura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32151/CrisiImpresa?Tribunale-di-Bologna%3A-l%E2%80%99imprenditore-individuale-cancellato-pu%C3%B2-proporre-solo-la-liquidazione-controllata

[con riferimento, nella vigenza della legge fallimentare, ad un'analoga preclusione all'accesso a concordato preventivo da parte dell'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4329 https://www.unijuris.it/node/5262]

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza