Tribunale di Ancona - Concordato minore liquidatorio: possibile accesso, in presenza dell'apporto di finanza esterna, alla procedura, per debiti d'impresa da parte di un imprenditore individuale che ponga fine alla sua attività.

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Data di riferimento: 
29/07/2024

Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ. - Ufficio procedure concorsuali, 29 luglio 2024 (data della pronuncia) - Giudice delegato Maria Letizia Mantovani,

Sovraindebitamento - Concordato minore liquidatorio – Imprenditore individuale con debiti d'impresa che ponga fine alla sua attività – Possibile accesso a quella procedura – Fondamento – Possibilità di avvalersi di finanza esterna – Condizione necessaria.

L'imprenditore individuale sovraindebitato per debiti d'impresa che ponga fine alla propria attività si deve ritenere, nonostante il disposto dell’art 33, comma 4, C.C.I. che sembrerebbe escludere tale possibilità (preclusione da intendersi però riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal Registro delle Imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.), possa accedere, qualora si avvalga dell'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, alla procedura di concordato minore liquidatorio ex art. 74, secondo comma, C.C.I., ciò in quanto, non trovandosi nella situazione di dover far fronte a debiti di natura consumeristica, non può accedere al piano di ristrutturazione di cui all'art. 67 C.C.I. ed in quanto, in caso di domanda di liquidazione controllata ex art 268 C.C.I. presentata dai creditori, l'art. 271 C.C.I consente ai debitori in stato di sovraindebitamento di accedere, con effetti sospensivi di quella, a una procedura di cui al capo II del titolo IV, vale a dire ad un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – ipotesi che in quel caso, come detto, non può ricorrere – o, appunto, a concordato minore. Ciò, inoltre, si deve ritenere possibile in quanto l'art. 74 C.C.I., sempre sotto il profilo soggettivo, ammette alla presentazione della proposta di concordato minore “ i debitori di cui all'art. 2, comma 1 lettera c) in stato di sovraindebitamento” e nella definizione di cui all'art. 2 rientra “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale”, qual'è l'imprenditore che ha cessato la propria attività imprenditoriale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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