Tribunale di Ravenna – Concordato minore: non è consumatore l’imprenditore in “pensione”se è immediato il riscontro circa la fonte “professionale” della quasi totalità dei debiti. Ammissibile la proposta con pagamento dello 0,8% ai chirografari.

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Data di riferimento: 
28/11/2024

Tribunale di Ravenna, 28 novembre 2024 (data di decisione) – G.D. dott. Paolo Gilotta

Concordato minore – Qualifica debitore – Consumatore - Esclusione.

Concordato minore – Creditori chirografari – Percentuale esigua -Fattibilità della proposta – Ammissibilità.

Il ricorrente, benché in pensione, non riveste la qualifica di consumatore, agli effetti dell’art. 74 CCII, qualora sia immediato il riscontro circa la fonte “professionale” (recte, imprenditoriale) della quasi totalità dei debiti, per cui può senz’altro ricomprendersi nel novero dei soggetti ammessi al concordato minore. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In tema di concordato minore, sotto il profilo della fattibilità, anche in presenza di una percentuale esigua di soddisfazione dei creditori chirografari -0,8 %-, può formularsi una prognosi di realizzabilità della causa concreta, indipendentemente da valutazioni di convenienza, da lasciarsi all’apprezzamento dei creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/32362?Concordato-minore-e-percentuale-di-soddisfo-dei-creditori

[Cfr in questa rivista con riferimento alla seconda massima: Tribunale Ancona, 31 Gennaio 2024. Est. Mantovani, in https://www.unijuris.it/node/7571, Trib. Nola, 30 gennaio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6720. Con riferimento ad entrambe le massime: Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 20 aprile 2023 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7108]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]