Tribunale di Avellino– Concordato minore: ammissibile la domanda del socio illimitatamente responsabile, anche qualora il rapporto sociale sia sciolto da oltre un anno. Ammissibile la proposta fondata sulla sola finanza esterna.

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Data di riferimento: 
07/11/2024

Tribunale di Avellino, 07 novembre 2024 (data di decisione) – G.D. dott. Pasquale Russolillo

Concordato minore – Scioglimento rapporto sociale - Socio illimitatamente responsabile di società di persone – Ammissibilità.

Concordato minore – Finanza esterna -Unica fonte di attivo- Concordato in continuità –art. 74, I° CCII - Inammissibilità.

Concordato minore – Finanza esterna – Unica fonte di attivo – art. 74, II° CCII - Ammissibilità.

La circostanza che lo scioglimento del pregresso rapporto sociale sia intervenuto da oltre un anno non impedisce l’accesso dell’istante alla procedura di concordato minore. Esso, infatti, è precluso al solo imprenditore individuale o collettivo cancellato dal Registro delle Imprese da oltre un anno (art. 33, IV° CCII), ma non anche al socio illimitatamente responsabile di una società di persone che sia estinta da un analogo arco temporale. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Qualora la proposta di concordato minore sia fondata sulla sola finanza esterna non ricorrono le condizioni per qualificare la domanda come concordato in continuità aziendale, ai sensi dell’art. 74, I° CCII, dovendo estendersi anche alla procedura minore il requisito qualificante previsto dall’art. 84, III° CCII, e cioè che almeno una parte della soddisfazione del ceto creditorio, benché non prevalente, sia assicurata dai proventi della prosecuzione diretta o indiretta dell’azienda. La proposta può, comunque, essere ritenuta ammissibile qualora ricorrano presupposti della diversa fattispecie prevista dall’art. 74, II° CCII (concordato non in continuità). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

E’ ammissibile la proposta di concordato minore fondata sul solo apporto di finanza esterna, ritenendosi soddisfatto il requisito relativo all’apporto di risorse esterne idonee ad “incrementare” in misura apprezzabile “l’attivo disponibile”. Tale conclusione si lascia preferire rispetto ad impostazioni più restrittive, in quanto: - sul piano letterale, un “incremento” può esservi anche rispetto ad un attivo disponibile di valore nullo, nel qual caso anzi l’incidenza del surplus offerto deve ritenersi senz’altro apprezzabile; sul piano sistematico, al debitore incapiente che possa offrire ai creditori una qualche utilità per il tramite dell’intervento di soggetti esterni deve essere consentito l’accesso a forme di esdebitazione alternative a quella prevista dall’art. 283 CCII, siano esse di tipo negoziale/concordatario (Trib. Avellino, 16/06/2024) o liquidatorio (Trib. Nola, 12/12/2023 - https://www.unijuris.it/node/7548 ; Trib. Bergamo, 07/06/2023 - https://www.unijuris.it/node/7081 . (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnalano le modifiche normative introdotte con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) che si ritiene contrastino con l’interpretazione del Tribunale di Avellino, atteso l’espresso inserimento del richiamo ad un “…attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”: art. 74, II°: “2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.”]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32231/CrisiImpresa?Ammissibile-il-concordato-minore-con-sola-finanza-esterna

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza