Tribunale di Mantova - Possibilità per il creditore fondiario di avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, del d. lgs. 385/1993 anche nel caso di sottoposizione del debitore esecutato a liquidazione controllata.
Tribunale di Mantova, Ufficio Esecuzioni, 09 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Giudice Mauro P. Bernardi.
Liquidazione controllata – Debitore esecutato - Sottoposizione a quella procedura - Creditore Fondiario – Possibilità di avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, d. lgs. 385/1993 – Revoca dell'ordinanza di sospensione – Proseguimento delle operazioni di vendita.
Il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2. del d. lgs. 385/1993 anche nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
[in tema di proseguibilità dell'esecuzione da parte del creditore fondiario in pendenza della liquidazione controllata, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione n. 22914 d.d. 19 agosto 2024 https://www.unijuris.it/node/7924,Trib. Brescia, 12 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6928, Tribunale di Torre Annunziata, 14 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6874 e Tribunale di. Barcellona Pozzo di Gotto, 24 gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6839; in senso opposto: Tribunale di Treviso, 19 Gennaio 2023 https://www.unijuris.it/node/6681, Tribunale di Modena, 03 Marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6857 e Tribunale di Ivrea, 20 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7282].