Corte di Cassazione (30738/2023) – I soggetti cessionari di crediti fondiari del Banco di Napoli, nascenti da contratti di mutuo conclusi ante 1 gennaio 1994, possono iniziare o proseguire l'azione esecutiva nonostante il fallimento del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 06 novembre 2023, n. 30738 – Pres. Franco De Stefano, Rel. Giovanni Fanticini.
Soggetti cessionari dei crediti fondiari del Banco di Napoli S.p.A. - Contratti di mutuo già conclusi alla data dell'1 gennaio 1994 – Inizio o prosecuzione di azioni esecutive individuali nei confronti del debitore fallito - Ammissibilità – Fondamento.
In tema di espropriazione forzata, i soggetti cessionari dei crediti fondiari vantati dal Banco di Napoli S.p.A., nascenti da contratti di mutuo già conclusi alla data dell'1 gennaio 1994 (a cui si applicano, ai sensi dell'art. 161, comma 6, del D.Lgs. n. 385/1993, le disposizioni del R.D. n. 646 del 1905), possono iniziare o proseguire l'azione esecutiva nonostante il fallimento del debitore ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 497/1996, convertito dalla L. n. 588/1996 (norma poi abrogata dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 59/2016, convertito dalla L. n. 119/2016), che, richiamando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, ha natura di lex specialis rispetto all'art. 42 del R.d. n. 646/1905. (Massima Ufficiale)
[in tema di automatico trasferimento a una società finanziaria appartenente allo stesso gruppo dei privilegi e delle garanzie esistenti in capo al Banco di Napoli S.p.A., cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 20 aprile 2016, n. 7960 https://www.unijuris.it/node/3792].