Corte di Cassazione (10039/2024) Fallimento: presupposti perché trovi applicazione l'esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti conseguenti ad un mutuo fondiario o dello svolgimento di operazioni di cartolarizzazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 aprile 2024, n. 10039 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Cosmo Crolla.
Fallimento – Mutuo fondiario – Pagamento effettuati a seguito del avvenuto riconoscimento – Esenzione da revocatoria fallimentare – Limite di operatività – Fondamento.
Fallimento – Operazione di cartolarizzazione – Esenzione da revocatoria fallimentare - Finalità – Necessaria emissione di strumenti finanziari - Presupposto perché operi.
L’operatività della disciplina dell’esenzione della revocatoria fallimentare ai pagamenti del mutuo fondiario di cui all'art. 39 del TUB si deve ritenere limitata ai pagamenti del debitore mutuatario poi fallito che abbia concesso ipoteca sull’immobile il cui acquisto gli è finanziato, ciò in quanto va privilegiata una interpretazione strettamente letterale che non consente di estendere l’applicabilità della disciplina esonerativa a soggetti responsabili per altro titolo (garanti) non espressamente richiamati dalla norma che quando pagano non adempiono ad una obbligazione del debitore, ma ad una propria che in quanto tale sfugge all'applicazione dell'art. 67 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999, l'esenzione di carattere soggettivo all'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 4, comma 3, della citata normativa, essendo finalizzata a non ledere l'interesse e le aspettative degli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni della cessionaria, opera a condizione che la cartolarizzazione venga completata, con l'emissione degli strumenti finanziari necessari per il pagamento dell'operazione di cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva disconosciuto l'esenzione, perché la banca aveva fornito solo la prova della cessione in blocco dei crediti, ma non dell'emissione dei titoli incorporanti e della loro collocazione sul mercato). (Massima Ufficiale)
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