Corte di Cassazione (8900/2024) – I pagamenti effettuati da un soggetto poi fallito a favore di un avvocato a fronte di prestazioni diverse da quelle volte all'accesso a procedure concorsuali non sono esenti da revocatoria.

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Data di riferimento: 
04/04/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 aprile 2024, n.8900 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.

Pagamento effettuato a favore di un avvocato – Prestazioni non rientranti tra quelle volte all'accesso a procedure concorsuali - Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f) e a), l.fall. - Esclusione – Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo. (Massima Ufficiale) [peraltro, con riferimento al caso di specie, ha al riguardo aggiunto la Corte «ciò trova conferma nell'art. 67, comma 3, lett. g), l.f., che, nell'esentare da revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili contratti con i professionisti solo in relazione all'accesso alle date procedure concorsuali, implicitamente presuppone la revocabilità dei pagamenti per compensi erogati dall'imprenditore (poi fallito) per servizi diversi, come nella specie»] . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili contratti con i professionisti per servizi diversi da quelli volti all'accesso alle procedure concorsuali non possono ad avviso della Corte altresì risultare esenti d revocatoria ai sensi dell'art 67, comma 3, lettera a) in quanto il pagamento di cui si tratta non appare poter rientrare nel normale esercizio dell’impresa in relazione all’oggetto sociale perseguito” e, la stessa Corte ha aggiunto, in quanto “in ogni caso la disposizione esaminata non appare applicabile essendo già prevista normativamente un’apposita esenzione per tale tipologia di pagamenti, ovvero quella della lett. g) sopra citata”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31416/CrisiImpresa?Revocatoria-fallimentare%3A-l%27esenzione-prevista-dall%27art.-67%2C-comma-3%2C-lett.-f%29%2C-l.fall.-non-si-applica-al-compenso-dell%27avvocato

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 28 settembre 2021, n. 26244 https://www.unijuris.it/node/5854; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4340 https://www.unijuris.it/node/5336 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939 https://www.unijuris.it/node/5454].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: