Tribunale di Milano – Fallimento: considerazioni in tema di revocabilità dei pagamenti dei diritti aereoportuali effettuati in periodo sospetto da parte del vettore aereo a favore del gestore dei relativi servizi.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 29 giugno 2024 (data della pronuncia) – Giudice Francesco Pipicelli.
Fallimento di vettore aereo – Pagamento effettuato in periodo sospetto a favore del gestore dei servizi aereoportuali – Revocabilità – Regime derogatorio ex art. 89 del DPR 602/1973 – Inapplicabilità.
Revocatoria fallimentare – Presupposto oggettivo e soggettivo perché possa trovare accoglimento – Contenuto.
Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art 67, terzo comma, lettera a), L.F. - Presupposti che devono ricorrere.
I presupposti da cui insorgono i diritti aereoportuali non danno origine ad obbligazioni tributarie assoggettabili al regime derogatorio previsto dall’art 89 del DPR n 602/1973 a mente del quale “I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, ciò in quanto il rapporto giuridico che si instaura fra gestore aeroportuale e vettore è di natura privatistica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il curatore che agisce in revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, L.F. deve provare (i) l’elemento oggettivo o eventus damni, consistente nel compimento dell’atto oggetto di revocatoria da parte del convenuto durante il cd. periodo sospetto, e (ii) il cd. elemento soggettivo, ossia la conoscenza che l’accipiens aveva dell’insolvenza del debitore nel momento in cui ha beneficiato del pagamento. Quanto al primo aspetto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente convenuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento alla causa di esenzione prevista ex art. 67, comma 3, lettera a), L.F. a norma del quale “non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”, affinché se ne possa affermare la ricorrenza risulta necessario ricorrano due presupposti. Quanto al primo è richiesto che i beni e servizi che sono stati pagati siano funzionali all’esercizio dell’impresa, con conseguente esclusione di pagamenti effettuati per beni estranei alla gestione caratteristica dell’impresa e all’esercizio ordinario dell’azienda; quanto al secondo, occorre che il pagamento sia effettuato nei tempi e con le modalità previste dal regolamento negoziale accettato dalle parti e pertanto ricadono nell'area degli atti solutori revocabili i pagamenti effettuati con modalità divergenti e ritardati rispetto a quanto concordato dalle parti nel momento genetico del negozio [nello specifico al riguardo il Tribunale ha ritenuto che seppure anche la tolleranza sistematica – rispetto alle scadenze pattiziamente convenute - di un contenuto ritardo nei singoli pagamenti possa comunque ritenersi attenere alle modalità normali pregresse di svolgimento concreto del rapporto commerciale tra le parti laddove basato appunto su un accordo esplicito o anche tacito intervenuto tra i contraenti, certamente non poteva pervenirsi in quel caso alla medesima valutazione data la dinamica del tutto patologica del rapporto, esulante dai normali “termini d’uso”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/node/2431
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 giugno 2023, n. 15715 https://www.unijuris.it/node/7075 e Cassazione civile, Sez. I, 24 Aprile 2018, n. 10117 https://www.unijuris.it/node/4196; con riferimento alla seconda massima: Cassazio ne civile, Sez. VI, 14 Maggio 2018, n. 11652 https://www.unijuris.it/node/4172 con riferimento alla terza: Tribunale di Torino, 02 marzo 2016 https://www.unijuris.it/node/2959, Tribunale Milano, 03 maggio 2012 https://www.unijuris.it/node/1419, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25162 https://www.unijuris.it/node/3110, Cassazione civile, Sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7580 https://www.unijuris.it/node/4835 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939