Corte di Cassazione (10769/2024) - L'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 10 D.Lgs. n. 122/2005 non trova applicazione nei confronti dei contratti stipulati e ad insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore.

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Data di riferimento: 
22/04/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 aprile 2024, n. 10769 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Contratto di vendita di immobile concostruzione non ancora ultimata - Azione revocatoria fallimentare – Esenzione di cui all'art. 10 d.lgs. n. 122 del 2005 - Efficacia retroattiva - Esclusione – Inapplicabilità ai contratti e alle insolvenze anteriori alla sua entrata in vigore.

L'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 10 D.Lgs. n. 122/2005, riguardante gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, introducendo una diversa ed innovativa disciplina rispetto a quella previgente, non può retroagire fino ad applicarsi a contratti stipulati e ad insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inapplicabile l'esenzione, trattandosi di contratto stipulato prima della sua entrata in vigore ed essendo irrilevante che avesse ad oggetto una costruzione non ancora ultimata). (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-aprile-2024-n-10769-pres-ferro-est-dongiacomo

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31470/CrisiImpresa?Sulla-applicazione-retroattiva-della-esenzione-da-revocatoria-relativa-a-immobili-da-costruire

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 18 febbraio 2016 n. 3237 https://www.unijuris.it/node/3592].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: