Corte di Cassazione (10719/2024) – Pagamenti eseguiti dal fallito in bonis tramite intermediari specializzati ed azione revocatoria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 aprile 2024, n. 10719 – Prea. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Fallimento - Pagamenti eseguiti dal fallito in bonis tramite intermediari specializzati – Revocabilità nei confronti del beneficiario accipiens – Precostituzione di una provvista a favore del solvens incaricato – Presupposto necessario – In mancanza azione esperibile direttamente nei confronti del mandatario.
In tema di revocatoria fallimentare, i pagamenti eseguiti tramite intermediari specializzati sono revocabili nei confronti del beneficiario finale della prestazione dovuta dal debitore, poi fallito, e non nei confronti dell'intermediario accipiens, solo ove quest'ultimo abbia utilizzato la provvista precostituita dall'ordinante in favore dell'effettivo destinatario e non quando, a fronte di preesistenti debiti del solvens nei confronti dell'accipiens, risulti che i versamenti abbiano avuto una funzione solutoria, poiché, in tal caso, la funzione di intermediazione nel pagamento è assorbita da una funzione creditizia. (Massima Ufficiale)
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