Corte d'Appello di Napoli - Concordato minore: considerazioni in tema di espressione del voto e di applicazione del meccanismo del silenzio assenso ed in tema di modalità di impugnazione della sentenza di omologazione.

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Data di riferimento: 
21/06/2024

Corte d'Appello di Napoli, Sez. I civ., 21 giugno 2024 – Pres. Fulvio Dacomo, Cons. Rel. Federica Salvatore, Cons. Antonio Mungo.

Concordato minore - Espressione del voto da parte dei creditori - Applicabilità del meccanismo del silenzio assenso – Considerazione quale adesione della mancata manifestazione della volontà nel termine concesso - Conseguenze in tema di successiva sollevabilità di contestazioni.

Concordato Minore – Sentenza di omologa – Modalità di impugnazione – Applicazione estensiva del rimedio previsto dall'art. 51 C.C.I. – Proponibilità di un reclamo - Fondamento.

In tema di manifestazione da parte dei creditori del voto sulla proposta di concordato minore, il codice con una norma dettata con riferimento solo a quella procedura all'art. 79, terzo comma, C.C.I., stante la minor entità dei crediti coinvolti cui dovrebbe conseguire una minore complessità della stessa e nell'ottica di favorire il raggiungimento delle maggioranze così da dare impulso alle procedure non liquidatorie, ha delineato un meccanismo di silenzio assenso per cui chi ha deciso di non comunicare nel termine concesso la propria volontà all'OCC non può poi formulare contestazioni sulla convenienza del piano, ciò a differenza di chi abbia manifestato il suo dissenso che può in quella sede sollevare contestazioni, ovvero formularle dopo l'eventuale omologazione attraverso l'impugnazione della sentenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nonostante l’omessa previsione di un rimedio espresso avverso la sentenza che omologa il concordato minore deve, ad avviso del Tribunale, applicarsi estensivamente l’art. 51 C.C.I. in tema di proposizione del reclamo avverso l'omologa di alcune specifiche procedure di regolazione della crisi tra le quali il concordato minore non è ricompreso; ciò stante l’identità di ratio con le previsioni contenute sia nella norma anzidetta che in altre disposizioni del codice. Il reclamo ai sensi dell’art. 51, infatti, risulta essere il rimedio previsto dal codice per tutte le ipotesi di impugnazione delle decisioni di apertura delle procedure concorsuali in primo grado, vuoi in virtù del richiamo espresso in essa contenuto in particolare all’impugnazione della sentenza che omologa il concordato preventivo, vuoi in virtù del richiamo che ne viene fatto in altre procedure non direttamente contemplate dalla norma, ad esempio nell’art. 70, comma 8, C.C.I. a proposito dell’impugnazione della sentenza che omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. In tal senso, peraltro, inducono anche il rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 74 C.C.I., che prevede che nei confronti della proposta di concordato minore trovano applicazione per quanto non previsto nella Sezione III, ove è regolamentato, “le disposizioni del Capo III del presente titolo in quanto compatibili” (Capo del Titolo V in cui sono ricomprese tutte le disposizioni relative al concordato preventivo), e del richiamo contenuto nell’art. 82, quinto comma, C.C.I. per l’impugnazione della sentenza che revoca l’omologazione del concordato minore, espressamente dichiarata reclamabile ai sensi dell’art. 51. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31615/CrisiImpresa?La-sentenza-che-omologa-il-concordato-minore-%C3%A8-reclamabile-ex-art.-51-CCII

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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