Corte di Cassazione (30538/2024) - Accordi di composizione della crisi ex L. 3/2012: necessità di una valutazione anche in merito all'affidabilità del proponente. Soggetto cui spetta esprimere il voto nel caso di crediti tributari.

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Data di riferimento: 
27/11/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2024, n. 30538 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Francesco Terrusi.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Comportamento pregresso del proponente - Necessaria valutazione a fini di ammissibilità dell'accesso a quella procedura – Fondamento.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Crediti tributari di cui è prevista la non integrale soddisfarsi – Differenza tra titolare del diritto e incaricato della riscossione - Soggetto legittimato all'espressione del voto.

La valutazione del comportamento del debitore è presente in tutte le procedure di composizione della crisi, indipendentemente da quanto prevede l’art. 7 della L. n. 3/2012in ordine alle ragioni di inammissibilità della proposta, come si desume dal fatto che anche per l’accordo di composizione della crisi la relazione particolareggiata dell’OCC fa riferimento sotto più profili al contegno soggettivo tenuto dal debitore; tale conclusione però non si traduce in una verifica di meritevolezza che nell’accordo non è contemplata espressamente, bensì in una valutazione prognostica della funzione causale della procedura, nel cui ambito non si può non tener conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato e, quindi, del giudizio sull’affidabilità del proponente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che in un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non aveva dato rilievo, a fronte dell’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, alla reiterata violazione degli obblighi tributari, anche per importi esigui, seguita dall’acquisto di un immobile che aveva dilatato ulteriormente l’indebitamento complessivo del proponente). (Massima Ufficiale) [la Corte ha al riguardo precisato che, per l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la rilevanza della condotta pregressa del debitore si desume dall’art. 9, comma 3 bis, della L. 3/ 2012, norma che, con riferimento a quella particolare procedura, ha espressamente stabilito che alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC comprendente, tra le altre, “l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché “l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte” e “l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che, ai fini dell’art. 11 della L. n. 3 del 2012, il diritto di voto in sede di accordo di composizione della crisi spetta sempre al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato, si deve ritenere che, laddove trattasi di crediti tributari, sia indubbio che l’Agenzia della riscossione non risulti tale, non sia cioè il soggetto titolare del credito avendo semplicemente il compito di curarne l’esazione, onde competente all'espressione del voto risulta essere l'Agenzia delle Entrate. In altre parole, titolare del credito resta l’ente impositore e l’agente della riscossione non ne può disporre, può tuttavia esprimere il consenso o il dissenso a una proposta di ristrutturazione del debito quale nuncius di quello ovvero in funzione di tramite tra questi e il professionista OCC. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32350/CrisiImpresa?Sempre-necessaria-la-valutazione-della-diligenza-nelle-procedure-di-sovraindebitamento

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-27-novembre-2024-n-30538-pres-ferro-est-terrusi

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