Tribunale di Forlì– Liquidazione controllata: irrilevanza della proposta liquidatoria formulata dal debitore. Inquadramento dei compensi dell’OCC e del legale del debitore. Limite temporale apprensione utilità (Es.: quota di reddito).

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Data di riferimento: 
18/06/2024

Tribunale di Forlì, 18 giugno 2024 – Presidente relatore ed estensore, dott.ssa Barbara Vacca

Liquidazione controllata – Carattere generale e spossessamento del debitore – Irrilevanza proposta liquidatoria del debitore.

Liquidazione controllata – Compenso OCC spesa prededucibile – Compenso legale privilegiato.

Liquidazione controllata – Durata – Limite triennale apprensione quota reddito.

La liquidazione controllata ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore l’adozione delle modalità di liquidazione secondo quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In tema di liquidazione controllata, a norma dell’art. 6 CCII, il compenso dell’OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile da insinuare la passivo, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l’assistenza prestata nella presentazione del ricorso non può considerarsi quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per la presentazione della domanda di talché il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Benché la procedura di liquidazione controllata possa essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e compiuto il riparto finale, l’apprensione della quota di reddito, da parte della procedura, non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all’esdebitazione, indicati in tre anni dall’art. 282 CCII, da intendersi come durata massima ma anche minima dell’apprensione della quota di reddito. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31477/CrisiImpresa?Liquidazione-controllata%3A-il-credito-dell%E2%80%99OCC-va-insinuato-al-passivo

[Cfr in questa rivista in merito alla seconda massima: Tribunale di Savona, Ufficio Procedure concorsuali, 05 dicembre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7529, Tribunale Ordinario di Forlì, 28 settembre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7254, Tribunale Torino, 03 Agosto 2023, in https://www.unijuris.it/node/7194 In merito alla terza massima: Tribunale di Ferrara, 11 marzo 2024, in https://www.unijuris.it/node/7667 e Tribunale di Rimini, 12 dicembre 2023 in https://www.unijuris.it/node/7528]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza