Tribunale di Perugia – Composizione negoziata: considerazioni in tema di autorizzazione alla cessione a terzi già individuati dell'azienda del ricorrente e di necessario rispetto del principio di competitività ex art. 22 C.C.I.

Tribunale Ordinario di Perugia, Sez. III civ. Ufficio Procedure concorsuali, 06 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Giudice Stefania Monaldi.
Composizione Negoziata – Previsione del piano - Cessione dell’azienda a soggetti già individuati – Autorizzazione del tribunale ex art. 22 C.C.I. - Necessario svolgimento di una procedura competitiva – Bando di vendita prevedente un prezzo minimo come già fissato dal l'imprenditore - Ammissibilità – Previsione della possibilità di formulare offerte inferiori – Condizione richiesta.
Laddove l'impresa in stato di crisi,in considerazione della peculiarità del principale asset aziendale, rappresentato dalla durata dei contratti di appalto in corso, le cui prospettive di rinnovo sono suscettibili di essere compromesse dalla crisi finanziaria nella quale versa, superabile attraverso iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’attività aziendale, abbia, in sede di composizione negoziata, proposto un piano di risanamento fondato, come da offerte d'acquisto già pervenute in sede di trattative da soggetti operanti nel medesimo settore e di riscontrata solidità, sulla cessione a terzi dell’azienda (con modalità competitive ed ai valori oggetto di perizia del perimetro definito dal piano), il tribunale, se ritiene che la cessione in corso di composizione eviti che l'azienda possa “bruciare cassa”, ossia generare perdite e costi ulteriori nelle more dell’eventuale accesso ad uno strumento concorsuale liquidatorio che valuti, tra l'altro, meno conveniente, può autorizzare ai sensi dell'art. 22, lettera d), C.C.I., dato che quella disposizione prevede solo il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, la cessione dell’azienda della ricorrente in favore del soggetto che risulterà aggiudicatario all’esito della procedura competitiva anche alle condizioni di cui alla bozza del piano di vendita allegato al ricorso, come già portato a conoscenza del mercato e degli operatori potenzialmente interessati, così da contemperare le esigenze pubblicitarie con l’urgenza del risanamento, e come giudicato dall'esperto, in ragione dell'esatta identificazione del perimetro aziendale, della corrispondenza del prezzo base d’asta con possibilità di offerta minima con la stima del complesso aziendale e delle condizioni a carico dell’aggiudicatario volte al mantenimento della continuità indiretta, conforme e coerente a quanto previsto nel piano di risanamento. [nello specifico, il Tribunale ha pertanto confermato il prezzo minimo d'asta come indicato dal ricorrente ma ha nel contempo precisato che, nell'ipotesi in cui le offerte raccolte dovessero risultare inferiori rispetto a quello, la società ricorrente dovrà reiterare l’istanza ex art. 22 C.C.I. ove voglia ottenere l'autorizzazione a perfezionare la cessione nei confronti del soggetto individuato dal mercato come il miglior offerente, ancorché per un prezzo inferiore rispetto alla previsione del bando posta a base del piano di risanamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)