Tribunale di Avellino – Vendita effettuata nelle forme del codice di procedura civile in sede di concordato con cessione dei beni e decadenza dell'aggiudicatario: applicabilità del disposto dell'art. 587, secondo comma, c.p.c.
Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ., 24 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Giud.Del. Pasquale Russolillo.
Concordato preventivo – Vendite poste in essere dal liquidatore giudiziale – Decadenza dell'aggiudicatario e incameramento della cauzione da lui versata – Svolgimento di un secondo incanto – Aggiudicazione del lotto allo stesso soggetto ma per un prezzo minore – Applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 587, secondo comma, c.p.c. - Conseguenza – Condanna al pagamento della differenza.
Con riferimento ad una vendita svoltasi nelle forme del codice di procedura civile nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni, laddove l'aggiudicatario venga dichiarato decaduto per non aver provveduto al versamento del saldo prezzo nel termine perentorio previsto dall’ordinanza di vendita, con conseguente acquisizione della somma da lui versata a titolo di cauzione, e laddove lo stesso a seguito dell'esperimento di una secondo incanto risulti poi, in particolare, nuovamente aggiudicatario ma per un prezzo minore, si deve ritenere che trovi applicazione la disposizione dell’art. 587, secondo comma, c.p.c. e del connesso art. 117 disp. att. c.p.c. e che, pertanto, se il prezzo che si ricava dalla vendita del lotto per il quale è intervenuta decadenza dall’aggiudicazione unito alla cauzione confiscata risulta inferiore a quello precedentemente offerto, l’aggiudicatario inadempiente sia tenuto al pagamento della differenza con decreto del giudice delegato avente valore di titolo esecutivo, essendo la suddetta disposizione estensibile anche alle vendite coattive effettuate in sede concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 agosto 2023, n. 23379 https://www.unijuris.it/node/7400].