Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Presupposti di riconoscimento di misure cautelari nel corso della composizione negoziata e possibile durata delle stesse.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 02 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Giud. Elisabetta Bernardel.
Composizione negoziata della crisi – Istanza di conferma e modifica delle misure protettive e di adozione di misure cautelari – Presupposti perché possa essere accolta in particolare con riferimento alle seconde - Durata massima possibile di quelle.
Laddove ricorrano i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora può trovare accoglimento nel corso della composizione negoziata la richiesta della società debitrice di riconoscimento anche ai sensi dell'art. 19 C.C.I., per la durata di centoventi giorni, della misura cautelare consistente in particolarenell'inibire ai creditori bancari garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI di procedere, in relazione ai contratti dagli stessi conclusi con la ricorrente, all'escussione nei confronti di MCC della garanzia posta a loro vantaggio, seppure sia già decorso il termini massimo di possibile durata delle misure protettive di duecentoquaranta giorni previsto dal quinto comma di detto articolo; ciò in quanto detto termine deve ritenersi appunto circoscritto a quelle sole misure che costituiscono un ombrello generalizzato a garanzia della conservazione del patrimonio del creditore nella fase iniziale delle trattative, non potendosi escludere la possibilità di concedere misure di altro tipo, determinate e riguardanti singoli creditori qualora queste si rendano necessarie a non pregiudicare la contrattazione (e i risultati già conseguiti, nel caso di trattative avanzate). La possibilità di prorogare la composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 17, comma 7, C.C.I. fino a una durata massima di trecentosessanta giorni (corrispondente alla durata massima complessiva dell'incarico dell'esperto di centottanta più eventuali altri centottanta giorni) sarebbe incoerente se non accompagnata da misure idonee a renderne effettivo lo scopo, specie laddove aggressioni esecutive o iniziative concorsuali potrebbero vanificarne totalmente il percorso. [nello specifico il Tribunale, vagliata in concreto la proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori oggetto di inibitoria cautelare rispetto al possibile auspicato conseguimento della risoluzione negoziata della crisi di impresa, ha fissato la durata di quella misura cautelare, come accolta, fissando un termine coincidente con il termine annuale di possibile durata della composizione negoziata, ciò tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 8 C.C.I. circa la durata massima possibile delle misure protettive]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-2-ottobre-2024-est-bernardel
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 12 maggio 2024 https://www.unijuris.it/node/7830 e Tribunale di Torino,05 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7463].