Tribunale di Salerno - Liquidazione controllata ed eccezione di mancanza di attivo utilmente ripartibile tra i creditori che ne impedisce l'apertura: necessità che tale circostanza venga attestata dall'OCC.

Tribunale di Salerno, Sez. III civ. - Ufficio Procedure Concorsuali, 03 febbraio 2025 – Pres. Giuseppina Valiante, Rel. Enza Faracchio, Giud. Alessia Pecoraro.
Liquidazione Controllata – Eccezione di mancanza di attivo sollevata dal debitore – Circostanza che escluderebbe l'apertura di quella procedura – Necessità dell'attestazione in quel senso anche da parte dell'OCC, che confermi l'impossibilità di acquisire attivo anche previo esperimento di azioni giudiziarie.
Nel procedimento promosso dal creditore per l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di un debitore persona fisica, va respinta l’eccezione di improcedibilità sollevata da quest'ultimo che ne affermi l'inutilità in assenza di attivo utilmente ripartibile tra i creditori, ove detta eccezione sia da quello stesso solo asserita in assenza di una completa attestazione dell’OCC che, come da sua richiesta, confermi, come da previsione dell'art. 268, comma 3, C.C.I. che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[si fa presente che il D. Lgs. 136/2024 ha integrato detto comma, precisando: “ Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all’attestazione i documenti di cui all’articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all’OCC la richiesta di cui al primo periodo e l’attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma.2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”].