Tribunale di Ascoli Piceno – Tre requisiti per l’apertura della liquidazione controllata: attivo liquidabile, pluralità di creditori concorsuali ed effettiva distribuzione a più creditori. Improcedibile l’esecuzione pendente se il liquidatore non subentra

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Data di riferimento: 
25/02/2025

Tribunale di Ascoli Piceno, 26 febbraio 2025 – Presidente dott. Luigi Cirillo, Consigliere relatore dott. Riccardo Ionta

Liquidazione controllata – Requisiti ai fini dell’apertura – Presenza di beni liquidabili – Presenza della pluralità di creditori concorsuali – Distribuzione effettiva a più creditori.

Liquidazione controllata – Procedura esecutiva pendente – Facoltà di subentro – Mancato esercizio – Improcedibilità.

Ai sensi dell’art. 268, III° CCII, la procedura di liquidazione controllata può essere aperta, qualora la domanda sia presentata dal debitore persona fisica, in presenza di tre condizioni: attivo acquisibile e distribuibile; pluralità di creditori; possibilità di distribuire il primo ai secondi.

L’assenza di beni liquidabili, e quindi di attivo da distribuire, rende inutile la procedura in ragione dell’impossibilità dell’attuazione della sua funzione: il massimo soddisfacimento possibile, nel rispetto della par condicio creditorum, degli interessi patrimoniali dei creditori.

Il requisito della pluralità dei creditori concorsuali, quindi anteriori all’apertura della procedura, è espresso nella lettera della norma e nel senso stesso dell’utilità della procedura concorsuale. La presenza di un solo creditore rende inutile la procedura, in ragione dell’impossibilità dell’attuazione della sua funzione, oltre che dannosa per l’unico creditore che subirebbe esclusivamente il costo-svantaggio della procedura - a partire dal credito prededucibile dell’OCC - senza alcun nesso con la concorsualità.

Infine, anche l’ultimo requisito, relativo alla possibilità di distribuire attivo alla pluralità di creditori, è anch’esso espresso nella lettera della norma e nel senso stesso della funzione concorsuale: in esso si sintetizzano i primi due.

Al fine di rispettare la natura e la funzione della procedura, la liquidazione controllata può essere aperta, accertata la presenza di beni liquidabili e di più creditori, quando l’attivo acquisibile è effettivamente distribuibile, con valutazione operata ex ante, a più di un creditore concorsuale, oltre al credito dell’OCC. Diversamente, la funzione della liquidazione controllata sarebbe distorta, laddove le disponibilità consentissero la soddisfazione del solo credito dell’OCC, divenuto prededucibile proprio in ragione dell’apertura della procedura stessa, o, comunque, degradata, in caso di soddisfacimento di un solo creditore concorsuale, in quanto non vi sarebbe alcun vantaggio per il concorso dei creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

In tema di liquidazione controllata, l’improcedibilità della procedura esecutiva, pendente al momento dell’apertura della procedura, non è automatica, dovendosi ritenere applicabile l’art. 216, X° CCII, il quale riconosce al liquidatore la facoltà di subentrare nelle procedure esecutive pendenti e soltanto il mancato subentro determina, salvo che no si tratti di esecuzione avviata dal creditore fondiario, l’improseguibilità della stessa. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32750/CrisiImpresa?Necessit%C3%A0-di-una-pluralit%C3%A0-di-creditori-per-l%E2%80%99apertura-della-liquidazione-controllata

[Cfr In merito all’assenza di beni sufficienti a garantire una soddisfazione minima ai creditori, in questa rivista: Tribunale Ordinario di Ferrara, 05 novembre 2024 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/8094; Tribunale di Treviso, 21 marzo 2024 in https://www.unijuris.it/node/7756, Tribunale di Bergamo, 16 novembre 2023 in https://www.unijuris.it/node/7457, Tribunale di Palermo, Sez. IV civ., 30 settembre 2022 in https://www.unijuris.it/node/6585. In senso contrario: Tribunale di Rieti, 03 giugno 2024, https://www.unijuris.it/node/7812.

In merito alla seconda massima: Tribunale di Napoli Nord, 21 marzo 2024, https://www.unijuris.it/node/7735; Tribunale di Parma, 31 ottobre 2023, Pres. Ioffredi, Est. Vernizziin https://www.unijuris.it/node/7381, Tribunale Monza, 08 Maggio 2023. Pres., est. Giovanetti in https://www.unijuris.it/node/6953 nonché Tribunale Modena, 03 Marzo 2023. Est. Bianconi in https://www.unijuris.it/node/6850]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza