Tribunale di Benevento – Liquidazione controllata: per la determinazione del limite del mantenimento si applica il criterio previsto per l’incapiente, salva la rimessione finale al G.D..

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Data di riferimento: 
03/02/2025

Tribunale di Benevento, 03 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Presidente estensore dott.ssa Maria Letizia D’Orsi

Liquidazione controllata – Quantificazione del limite del mantenimento – Criteri stabiliti per l’incapiente – Determinazione del G.D.

In tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell’art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32808/CrisiImpresa?Nella-liquidazione-controllata-il-limite-del-mantenimento-%C3%A8-fissato-alla-stregua-del-criterio-dell%E2%80%99incapiente

[Cfr in questa rivista: Tribunale di Pescara, 12 marzo 2024, https://www.unijuris.it/node/7737; Tribunale di Bologna, 19/10/2023 in https://www.unijuris.it/node/7366; Tribunale Ordinario di Piacenza, Sez. civile, 23 dicembre 2024 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/8253 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza