Tribunale di Mantova - Può essere ammesso a liquidazione controllata per definire l'itera situazione debitoria anche il soggetto lavoratore dipendente, sovraindebitato, che pur risulti socio accomandatario di una S.a.s. da anni inattiva.

Tribunale di Mantova, Ufficio Procedure concorsuali, 23 gennaio 2025 - Pres. Rel. Mauro P. Bernardi, Giud. Alessandra Venturini e Francesca Arrigoni.
Liquidazione controllata – Domanda proposta dal socio accomandatario di una S.a.s. da anni inattiva – Società non assoggettabile a liquidazione giudiziale – Possibile ammissione, quale soggetto sovraindebitato, a quella procedura per estinguere l'intera situazione debitoria.
Può essere ammesso, su domanda dello stesso, alla procedura di liquidazione controllata, laddove sovraindebitato, il soggetto, lavoratore dipendente, che risulti anche socio accomandatario di una S.a.s. (come anche il socio illimitatamente responsabile di una diversa società di persone), società che risulti inattiva da anni e solo da ultimo cancellata dal registro delle imprese, laddove trattasi di impresa minore ai sensi dell’art. 2, lett. d), C.C.I. come tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale, sicché nemmeno il ricorrente può esservi sottoposto, mentre, in quanto illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali contratte, è pur sempre direttamente tenuto alla loro estinzione, ciò dal momento che non sussistono ragioni ostative affinché possa definire l’intera posizione debitoria mediante il ricorso a quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Modena, 12 agosto 2024 https://www.unijuris.it/node/7998 e Tribunale di Pescara, 23 luglio 2024 https://www.unijuris.it/node/7976].