Corte d'Appello di Bari – Concordato preventivo in continuità: presupposti perché possa essere omologato anche in mancanza del voto favorevole della totalità delle classi ed, in particolare, di quelle dei creditori pubblici.

Corte d'Appello di Bari, Sez. I civ., 27 gennaio 2025 – Pres. Maria Mitola, Cons. Rel. Gaetano Labianca, Cons. Alessandra Piliego.
Concordato preventivo in continuità – Mancata approvazione da parte di tutte le classi - Dissenso determinante da parte da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali - Presupposti necessari perché possa essere ciò nonostante omologato – Applicazione sovrapposta dei disposti dell'art. 88, comma 2 bis, e 112, comma 2, C.C.I. – Ammissibilità – Cram down.
Pur in presenza di posizioni che postulano che l'incipit “fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall’art. 112 comma 2”, di cui al comma 1 dell'art. 88 C.C.I., escluda che il cram down previsto dal comma 2 bis di detto articolo possa trovare applicazione anche nel caso del concordato in continuità, si deve ritenere, per privilegiare la coerenza e la sistematicità di detta disposizione rispetto alle altre norme del Codice della crisi, che si possa preferire un'interpretazione che attribuisca a tale inciso iniziale un diverso scopo, quello cioè di affermare l’applicabilità delle norme recate dal comma 2 dell’art. 112 del Codice in aggiunta - anziché in sostituzione – di quelle dell’art. 88, che regolamentano appunto la transazione fiscale e previdenziale, prevedendo che, in presenza di determinati presupposti, si possa, in qualunque caso, addivenire all'omologazione forzata in caso di mancata adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali. Ne deriva che, nel concordato in continuità, in assenza del voto favorevole di tutte le classi come richiesto dall'art. 109 comma 5, C.C.I., occorre il rispetto delle ulteriori condizioni poste dal comma 2 dell’art. 112, tra le quali quella che richiede la necessaria approvazione della proposta di concordato da parte della maggioranza delle classi, con la conseguenza che: - in caso di mancato voto favorevole di tutte le classi a causa del dissenso (non “determinante”) del Fisco ed eventualmente di altri creditori, il tribunale può omologare comunque la proposta concordataria se questa viene approvata dalla maggioranza delle classi e ricorrono gli altri presupposti richiesti da detto comma (senza necessità di dar corso al cram down fiscale, che risulta quindi in tal caso inutile, non essendo l’adesione del Fisco “determinante”); - in caso di mancato raggiungimento del voto favorevole da parte della maggioranza delle classi a causa del dissenso “determinante” del Fisco, il tribunale omologa la proposta concordataria mediante il cram down fiscale previsto dal comma 2 bis dell’art. 88 e ai sensi del comma 2 dell’art. 112, ma solo se ricorrono i rispettivi presupposti , quelli cioè anche di quest’ultima disposizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [la Corte ha sottolineato come tale interpretazione, da essa privilegiata, trovi conferma nel disposto dell'art. 88 C.C.I. come modificato dal D.Lgs. 136/2024 che (eliminato detto inciso dal contesto del primo comma) ha al comma 4 previsto: “Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario,da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Nell’ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”].
[con riferimento alla diversa posizione che postula l'inammissibilità in sede di concordato in continuità dell'utilizzo del cram down fiscale e previdenzialeper realizzare la condizione prevista dall'art. 112, comma 2, lettera d) C.C.I., cfr. in questa rivista: Tribunale di Lucca, 18 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7224 e Corte d'Appello di Firenze, 31 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7764; in tema di presupposti necessari perché un concordato in continuità aziendale diretta o indiretta possa, laddove non sia rispettata nessuna delle ipotesi previste dall'art. 109, quinto comma, C.C.I., essere ciò nonostante omologato: Tribunale di Bergamo, 11 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6979 e Tribunale di Mantova, 14 marzo 2024 https://www.unijuris.it/node/7728].