Tribunale di Pavia - Concordato preventivo in continuità: l'applicazione del cram down fiscale e previdenziale deve ritenersi compatibile anche con quella procedura e non solo col concordato di tipo liquidatorio.

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Data di riferimento: 
13/02/2025

Tribunale di Pavia, Concorsuale, 13 febbraio 2025 – Pres. Erminio Rizzi, Giudice del. Francesco Rocca, Giud. Marialena Curati.

Concordato preventivo in continuità aziendale – Mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziarie e degli enti previdenziale – Applicabilità del cram down anche con riferimento a quel tipo di procedura – Fondamento.

Alla luce del combinato disposto degli artt. 88, 109 e 112 C.C.I. si deve ritenere che l'applicazione del cram down fiscale sia compatibile anche rispetto al concordato in continuità, con la conseguenza che anche nell'ambito di quella procedura, in assenza dell’approvazione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, risulta possibile procedere all'omologazione forzosa della proposta, purché il trattamento offerto ai creditori pubblici sia conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Ciò in quanto se è vero che l'art. 88, comma 2 bis, C.C.I. richiama unicamente l'art. 109, comma 1, C.C.I. che fissa in generale la maggioranza necessaria all'approvazione del concordato e non anche il comma 5 che stabilisce quella in particolare richiesta per l'approvazione appunto del concordato in continuità, onde potrebbe ritenersi che tale possibilità sia riferibile unicamente al concordato liquidatorio, è pur vero che il comma 5 fa rinvio a sua volta all'art. 112, comma 2, C.C.I., alla luce del quale risulta possibile l’aggancio del cram down fiscale e previdenziale anche al concordato con continuità aziendale. Depone ora in tal senso, in modo che può considerarsi decisivo, il terzo correttivo (D. Lgs. 136/2024) che con il nuovo quarto comma dell'art. 88 C.C.I. ha espressamente previsto l'estensione dell'omologazione forzosa fiscale anche al concordato in continuità aziendale, disposizione che seppur non applicabile alle procedure pendenti riveste comunque importanza a fini interpretativi della normativa previgente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32719/CrisiImpresa?Quando-la-continuit%C3%A0-aziendale-%C3%A8-configurabile-anche-in-assenza-di-dipendenti

[questo il testo del quarto comma dell'art. 88 C.C.I. come introdotto dal correttivo ter: “Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Nell’ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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