Corte di Cassazione (5157/2025) – Solo chi ha assunto la qualità di parte in sede di giudizio, essendo stato posto nella condizione di intervenirvi, può proporre reclamo avverso il decreto di omologa di un piano del consumatore.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 febbraio 2025, n. 5157 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Avvenuta omologazione – Proposizione di reclamo avverso tale decisione – Legittimazione del soccombente – Necessità che bbia assunto la qualità di parte in senso formale in sede di giudizio.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Avvenuta omologazione – Soggetto cui non sono stati comunicati la proposta e il decreto di fissazione d'udienza - Straordinaria legittimazione a proporre reclamo.
In tema di sovraindebitamento, il decreto che abbia pronunciato sull’omologazione del piano del consumatore può essere impugnato con il reclamo esclusivamente ad iniziativa di chi (debitore, creditore o interessato) abbia assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente, rispetto alla decisione assunta; nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale. ( Principi di diritto e Massima Ufficiale)
La necessità che, per poter presentare reclamo avverso il decreto che abbia pronunciato sull’omologazione del piano del consumatore, occorra aver assunto la qualità di parte in senso formale nel relativo giudizio risultando soccombente, incontra un'eccezione nel caso il reclamante sia un creditore che lamenti di non essersi potuto costituire dinanzi al giudice monocratico per difetto o nullità della comunicazione prevista dall’art. 10 e dal primo comma dell’art. 12 bis l. n. 3/2012, in quanto in tal caso, al contrario, si deve riconoscere al creditore una eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del piano pur se pronunciato senza opposizioni, purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-27-febbraio-2025-n-5157-pres-cristiano-est-vella
[con riferimento alla prima massima, cfr. in senso analogo con riferimento alla legittimazione a proporre reclamo avverso l'omologazione del concordato preventivo, seppure in quella procedura sia, a differenza di quanto previsto in sede di piano del consumatore, prevista l'espressione del voto da parte di creditori, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 04 novembre 2011 n. 22932 https://www.unijuris.it/node/1644; Cassazione civile, sez. I, 29 Febbraio 2016, n. 3954 https://www.unijuris.it/node/3930 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 novembre 2021, n. 32248
https://www.unijuris.it/node/6055; con riferimento alla seconda, in senso analogo per quanto concerne la legittimazione a proporre opposizione al decreto di omologa del concordato fallimentare da parte dei soggetti, potenzialmente interessati, i quali, pur se pienamente identificabili dall’esame degli atti della procedura fallimentare, non abbiano ricevuto la comunicazione del predetto decreto del giudice delegato: Cass., Sez. 1, 8 luglio 2021, n. 19461, https://www.unijuris.it/node/5759].