Corte di Cassazione (34158/2024) – Piano del consumatore ex L. 3/2012: tempistica da rispettarsi per la proposizione di un reclamo nel caso in cui il decreto di omologa non sia stato né notificato, né comunicato.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 dicembre 2024, n. 34158 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Avvenuta omologazione – Mancata notifica o comunicazione del decreto che l'ha disposta - Proponibilità di un reclamo entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. - Inapplicabilità in via analogica quanto a tempistica dell'art. 26 L.F.
Nel caso in cui non vi sia stata alcuna notificazione o comunicazione del decreto di omologa del piano del consumatore sovraindebitato, ai fini della valutazione della tempestività del reclamo, va escluso il ricorso in via analogica all'art. 26 l.fall. - che ricollega alle forme pubblicitarie disposte dal giudice o dal tribunale il determinarsi di effetti preclusivi - trovando invece applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (Massima Ufficiale)
[In tema di tempistica della proposizione del reclamo avverso l'omologazione di un accordo di composizione della crisi in caso di comunicazione da parte della cancelleria in forma integrale di quel provvedimento, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2024, n. 4326 https://www.unijuris.it/node/7552].