Tribunale di Taranto – Concordato preventivo in bianco: accoglibilità della domanda formulata nella fase prenotativa di riconoscimento della misura cautelare consistente nell'accertare e nel dichiarare il diritto al rilascio del Durc.

Tribunale di Taranto, Sez.II civ., 07 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Giuseppe De Francesca
Concordato preventivo – Domanda con riserva – Durc - Istanza cautelare volta all' accertamento del diritto al rilascio - Divieto ex art. 100 C.C.I.I. di eseguire pagamenti al di fuori delle ipotesi tipicizzate - Sospensione legale dei pagamenti anche nei confronti dei creditori erariali o previdenziali - Sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di quella misura cautelare.
Concordato preventivo – Domanda con riserva - Trattamento non integrale dei dei tributi erariali e accessori e dei contributi e premi previdenziali e assistenziali - Possibilità che il piano a determinate condizioni lo possa prevedere – Rilascio del Durc collegato alla previsione dell'integrale pagamento di quei crediti – Non accertabilità della ricorrenza di quel presupposto in mancanza del piano – Necessità di rivedere tale condizione ostativa in considerazione del disposto dell'art. 88 C.C.I.I.
Concordato preventivo con riserva – Domanda cautelare avanzata nella fase prenotativa ai sensi dell’art. 54 e 55 C.C.I.I. - Accertamento dei requisiti di regolarità. contibutiva inaudita altera parte e riconoscimento del diritto del debitore al rilascio del Durc – Sussistenza dei presupposti perché tale istanza possa essere accolta – Possibilità per il debitore di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi – Effetto ostativo che il diniego produce.
Ai sensi dell’art. 100 CCII (e prima ancora del generale principio della par condicio creditorum e degli altri capisaldi posti a presidio della concorsualità), all’impresa che abbia presentato domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è fatto divieto di pagare i debiti pregressi salve le ipotesi tipizzate dalla predetta norma con (unico) riguardo ai crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi ed alle retribuzioni; con la conseguenza che al di là di tale ipotesi derogatoria, alcun creditore concorrente, neppure erariale o previdenziale, può accettare pagamenti spontanei. Ne consegue che il divieto legale di pagamento dei debiti anteriori all’apertura del concorso enunciato dalla “disposizione legislativa” di cui all’art. 100 ccii, integra, all’evidenza, l’ipotesi della sospensione legale dei pagamenti prevista dall’art. 3 del d.m. 30.1.2015 laddove tale norma, nel disciplinare i “requisiti di regolarità” in vista della relativa favorevole attestazione, espressamente prevede al comma 2 lett. b) che “la regolarita' sussiste comunque in caso di … sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.
Al cospetto di una disposizione legislativa (art. 88 ccii) che espressamente contempli, a certe condizioni, l’ipotesi del trattamento non integraledei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, non può inferirsi alcuna utile indicazione ostativa dall’enunciazione (di indirizzo) contenuta nella circolare n. 126/2015 (punto 7) a «dare luogo ad un esito di irregolarità» quante volte «lamancanza del piano concordatario» non consenta di potere accertare se la soddisfazione dell’esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di pubblicazione del ricorso sia o meno integrale, ben potendo invece il piano concordatario (ora, rectius, la proposta di trattamento formulata ai sensi dell’art. 88 ccii) prevederne il pagamento non (più) necessariamente integrale; con l’ulteriore rilievo che le condizioni per il trattamento non integrale del credito previdenziale sono unicamente quelle previste adesso dall’art. 88 ccii, e non più quelle rigidamente fissate in altro e superato contesto normativo dall’ormai abrogato d.m. 4.8.2009 – in presenza delle quali l’art. 5 comma 4 del d.m. 30.1.15 consentiva il rilascio del Durc a fronte di un pagamento parziale – dovendo la normativa regolamentare arretrare dal campo di applicazione occupato dalla sovraordinata fonte di rango primario e comunque essere interpretata in modo conforme alla disciplina concorsuale di diritto eurounitario.
Devono ritenersi sussistenti, a fronte della domanda cautelare avanzata nella fase prenotativa ai sensi dell’art. 54 co. 1 e 55 ccii, i presupposti di legge per accertare e dichiarare, per l’intanto inaudita altera parte, il diritto al rilascio, in favore della impresa ricorrente, del Documento Unico di Regolarità Contributiva alla data del deposito della domanda ex art. 44 ccii, atteso che, nelle more della convocazione delle parti, l’attuazione del provvedimento – id est dello strumento di regolazione della crisi cui la cautela deve essere strumentale – potrebbe risultare irrimediabilmente compromessa dalla persistente mancanza di regolarità contributiva in ragione degli effetti ostativi che il diniego produce sulla possibilità, per l’impresa che acceda ad uno strumento di regolazione della crisi, di riscuotere i propri crediti dai committenti, di partecipare a bandi di gara relativi a contratti di appalto e quindi, in definitiva, di assicurare la prosecuzione dell’attività, la conservazione dei valori aziendali e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
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