Tribunale di Modena - Concordato minore: considerazioni in tema di modalità di classamento dei creditori assistiti da garanzie di terzi.

Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III Crisi e Insolvenza, 03 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Carlo Bianconi.
Concordato Minore – Credito bancario assistito da garanzia MCC – Classamento – Modalità da rispettarsi a seconda dei casi.
Stante che in tema di concordato minore l'art. 74, comma 3, C.C.I. prevede come obbligatorio il classamento dei creditori che siano assistiti da garanzie di terzi (ora, alla luce del D. Lgs 136/2024 “solo” di quelli), si deve ritenere che, in presenza di un creditore bancario che, quale erogatore di un finanziamento vanti una pretesa garantita al 100% dal Fondo PMI, gestito da MCC, risulti necessario che il debitore si comporti in modo diverso a seconda dei casi: laddove tale garanzia non sia ancora stata escussa, tenga conto del rischio che ciò possa avvenire, per cui nel caso appunto in cui la titolarità del credito sia (ancora) in capo alla Banca, dovrà mantenere il predetto creditore in una specifica classe, ma la eventuale pretesa di MCC dovrà essere presa in considerazione nelle forme di cui all’art. 87, comma 1, lett. p-bis, C.C.I, norma prevista con riferimento al concordato preventivo ma sicuramente compatibile con il concordato minore, quindi estensibile a quell'ipotesi ai sensi dell'ex art. 74, ultimo comma C.C.I.; laddove viceversa la titolarità del credito sia già in capo a MCC, essendo la garanzia stata escussa, il ricorrente potrà evitare la formazione (obbligata) di classi, ma potrà comunque prevedere ugualmente l'inserimento di quell'istituto in un apposita classe che risulti però formata nel rispetto del criterio dell'omogeneità tra i creditori che la compongono. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di necessario contenuto del piano di concordato preventivo, l'art. 87, comma 1, C.C.I. prevede alla lettera p-bis, come introdotta da l D. Lgs. 136/2024, “l’indicazione, laddove necessario, di fondi rischi,con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito”].