Tribunale di Avellino – Concordato minore: ammissibile la modifica migliorativa al piano post voto. Ammissibilità della finanza esterna e regole distributive della stessa.

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Data di riferimento: 
28/02/2025

Tribunale di Avellino, 28 febbraio 2025 (data di decisione) – G.D. dott. Pasquale Russolillo

Concordato minore – Modifica migliorativa del piano successiva alla votazione – Ammissibilità.

Concordato minore liquidatorio– Finanza esterna – Ammissibilità.

Concordato minore – Finanza esterna – Criteri di distribuzione – Deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c..

In tema di concordato minore, la variazione del contenuto della proposta deve ritenersi ammissibile, pur se intervenuta successivamente al voto dei creditori, qualora sia migliorativa del trattamento già previsto e dagli stessi condiviso all’unanimità. Va sposata, sul punto, la tesi secondo cui il voto cristallizza la proposta di concordato minore esclusivamente nel senso che non ne è consentita una successiva modifica in senso peggiorativo, occorrendo in tal caso la riedizione del meccanismo di incontro delle volontà, ma non impedisce, in assenza di diversa prescrizione, che lo jus variandi sia esercitato attribuendo un vantaggio ai creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

E’ ammissibile un concordato minore liquidatorio con finanza terza esclusiva, in quanto tale apporto è idoneo ad incrementare l’attivo disponibile e consente al debitore di accedere, pur quando incapiente, ad uno strumento di regolazione alternativo alla liquidazione controllata (soluzione già avallata da Trib. Avellino decr. 16/06/2024 e Trib. Campobasso sent. 1/2025 del 14/01/2025 e condivisa per implicito anche da Trib. Ferrara decr. 20/12/2024, nel quale si sottolinea però che la nuova finanza può, in un concordato liquidatorio, aggiungersi e non sostituirsi ai beni e ai redditi facenti parte del patrimonio del proponente). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnalano le modifiche normative introdotte con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) che hanno introdotto l’espresso inserimento del richiamo ad un “…attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”: art. 74, II°: “2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.”]

La distribuzione delle risorse in favore dei creditori privilegiati è vincolata, nel caso di concordato liquidatorio, esclusivamente rispetto ai beni e crediti facenti parte del patrimonio del debitore, mentre l’attribuzione della finanza terza è libera a condizione che l’apporto sia connotato dal carattere della “neutralità”, non determinando cioè alcun obbligo di restituzione che possa concorrere con il pagamento dei crediti concorsuali ed essendo destinato in via diretta alla soddisfazione di questi ultimi senza entrare nel patrimonio del debitore e dover, pertanto, essere assoggettato alle regole di distribuzione prioritaria in favore dei privilegiati (Cass. 8 giugno 2012, n. 9373 - https://www.unijuris.it/node/1517). Tale principio, già affermato più volte dalla giurisprudenza, è stato sancito dall’art. 84 co. 4 CCII in materia di concordato preventivo, dove è specificato che le “risorse esterne” possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. Sotto altro profilo, la totale incapienza del patrimonio della proponente, che risulti nullatenente, rende anche una percentuale minima o, comunque, contenuta, riconosciuta a beneficio del creditore privilegiato, compatibile con la regola di trattamento imperativa sancita dall’art. 75 co. 2 CCII, non essendovi alcuna possibilità di una maggior soddisfazione nell’alternativa liquidatoria. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32801/CrisiImpresa?Concordato-Minore%3A-%C3%A8-ammissibile-la-modifica-della-proposta-dopo-il-voto-dei-creditori%3F

[Cfr in questa rivista, con riguardo alla prima massima in senso contrario: Tribunale di Nola, 12 giugno 2024, in https://www.unijuris.it/node/7928. Con riferimento alla seconda massima: Tribunale Ordinario di Campobasso, Settore procedure concorsuali, 14 gennaio 2025, in https://www.unijuris.it/node/8244; Tribunale di Avellino, 07 novembre 2024 (data di decisione), in https://www.unijuris.it/node/8115.]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza