Tribunale di Palermo - Concordato preventivo in continuità: considerazioni in tema di modifica del piano, al fine di garantirne il buon esito, che preveda un aumento di capitale ad opera di un solo socio della debitrice.

Tribunale di Palermo, Sez. IV civ., 05 febbraio 2025 – Pres. Maria Letizia Barone, Rel. Maria Cultrera, Giud. Giulio Corsini.
Concordato preventivo in continuità – Modificazione successiva del piano di ristrutturazione della crisi – Finalità - Necessità di garantirne il buon esito – Previsione di una aumento del capitale ad opera di un solo socio della debitrice – Ammissibilità – Condizioni da rispettarsi.
Alla luce del disposto dell'art. 120 bis, secondo comma, C.C.I. si deve ritenere legittimo che il piano di ristrutturazione della crisi proposto da una società possa venir modificato [“anche prima dell'omologazione” (inciso introdotto dal D. Lgs. 136/2024)], al fine di garantire il buon esito di quella procedura, prevedendo “qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni”. [nello specifico, il Tribunale, con riferimento ad una opposizione che contestava il fatto che il piano di ristrutturazione, come inizialmente previsto in sede di concordato preventivo in continuità, potesse venir modificato, seppur nel rispetto dei venti giorni anteriori alle operazioni di voto, prevedendo un aumento del capitale che avrebbe dovuto aver luogo ad opera di un singolo socio, che si era infatti impegnato a provvedervi a condizione che il concordato venisse omologato, e quindi fosse solo a lui riservato in presunta violazione dell’art. 2441 c.c., e contestava altresì il fatto che, circa il contenuto di quella proposta, gli amministratori non avessero adeguatamente provveduto ad informare tutti gli altri soci così da eventualmente consentir loro ex art. 120 bis, quinto comma, C.C.I. di presentare ai sensi dell'art. 90 C.C.I. proposte concorrenti, sostenendo anche che come l'aumento del capitale fosse di per sé incompatibile con la perdita del patrimonio netto, ha, sottolineato l'avvenuto rispetto del disposto dell'art.. 120 ter, secondo comma, C:C.I. per quanto concerneva la formazione delle classi, sulla base del dettato dell'art. 102 bis, commi secondo e terzo, C.C.I., rigettato quell'opposizione, replicando a tutti i suoi contenuti, ciò in considerazione in particolare del fatto che i soci erano stati regolarmente informati dagli amministratori dell'avvio di quella procedura e da quelli informati periodicamente circa il suo andamento (periodicità della quale non era prevista la tempistica onde doveva tenere anche in considerazione ragioni dettate da motivi d'urgenza) e, perciò, posti in grado di accedere alle informazioni circa la sua evoluzione, ed in considerazione del fatto che l’omologazione del concordato avrebbe generato sopravvenienze attive tali da trasformare il patrimonio netto in positivo, ed ha evidenziato altresì come in quel caso l’aumento di capitale risultasse necessario per garantire una percentuale adeguata di soddisfazione ai creditori, in particolare ai chirografari, e per rispettare le regole distributive previste dal Codice della Crisi, non avendo in particolare la proposta ottenuto il voto favorevole all'interno di tutte le classi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)