Tribunale di Brescia – Piano di ristrutturazione in continuità aziendale: nel caso la proposta venga omologata l'eventuale creditore opponente va condannato, quale soccombente, al pagamento delle spese del relativo giudizio.

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 30 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Simonetta Bruno, Rel. Angelina Baldissera, Giud. Gianluigi Canali.
Piano di ristrutturazione in continuità aziendale ex art. 64 bis e ss. C.C.I – Giudizio di opposizione all’omologazione - Carattere contenzioso del procedimento - Spese di lite regolate in ragione della soccombenza.
In termini generali, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione all’omologazione di uno strumento di composizione della crisi assume carattere contenzioso vedendo la contrapposizione fra la posizione del creditore opponente e della società debitrice in merito all’esistenza o meno del diritto della seconda ad essere ammessa alla soluzione prescelta. Alla luce di ciò, anche con riferimento ad un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, i rapporti tra proponente ed eventuale oppositore vanno regolati secondo la regola della soccombenza e dunque, nel caso l'opposizione risulti infondata e vada rigettata, le spese di lite vanno poste a carico di chi l'ha proposta e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all’attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell’importanza e della complessità delle questioni trattate. [nello specifico, il Tribunale, rigettata l'opposizione di un creditore e omologato il piano di ristrutturazione, come approvato da tutte le classi in quanto, all’interno di ciascuna classe, votato favorevolmente ora dalla maggioranza dei creditori, ora dalla totalità, così che la percentuale di voti favorevoli in definitiva era stata pari al 91% dei creditori, ha condannato l'unico opponente al pagamento delle spese, come quantificate tenendo conto del modesto credito in questione e della semplicità delle difese]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-30-gennaio-2025-pres-bruno-est-baldissera
[in tema di condanna alla spese giudiziali in sede di opposizione all'omologa di un concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5127 https://www.unijuris.it/node/6095].