Tribunale di Brescia - Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: presupposto affinché la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili formulata dal debitore possa trovare accoglimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/07/2024

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 25 luglio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Simonetta Bruno, Rel. Angelina Augusta Baldissera – Giud. Alessandro Pernigotto.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - Domanda di accesso – Contestuale istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili – Accoglibilità – Presupposti necessari.

L'istanza di autorizzazione, ex art. 99 C.C.I., da parte del tribunale, formulata dal debitore in particolare in sede di accesso a concordato preventivo in continuità aziendale, volta a poter contrarre nuovi finanziamenti prededucibili prevede, per poter risultare ammissibile, che risponda a determinati requisiti, come espressamente elencati nel secondo comma di detto articolo [Nello specifico il Tribunale con riferimento al deposito ai sensi dell'art 40 C.C.I. da. parte di un imprenditore commerciale di una domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione ex art. 64 bis C.C.I, in particolare in continuità aziendale, nel dichiarare aperta quella procedura avendo ravvisato che la proposta era stata ritualmente presentata e che i criteri di formazione delle classi risultavano corretti, ha contestualmente autorizzato il ricorrente, come da sua richiesta, a contrarre ai sensi dell'art. 99 C.C.I., finanziamenti prededucibili attraverso l'attivazione di una linea di factoring, per anticipazioni a fronte della cessione di crediti e contratti, e altra linea di anticipo del corrispettivo dei crediti futuri relativi a stati avanzamento lavori non ancora fatturati. Questo ulteriore riconoscimento è staro reso possibile, appunto, per avere il richiedente, in ottemperanza a quanto prescritto dal secondo comma di detto articolo correttamente specificato i seguenti necessari presupposti come attestati da un professionista indipendente: la destinazione dei finanziamenti per sostenere la continuità aziendale, ottenendo liquidità per eseguire i pagamenti e per ristabilire il proprio equilibrio finanziario; l’impossibilità di reperirli altrimenti, non risultando attualmente “bancabile”; il grave pregiudizio che l’assenza di quelli avrebbe determinato, non essendo altrimenti sostenibile il piano di ristrutturazione per carenza di risorse con conseguente probabile interruzione dell’attività aziendale, applicazione di pesanti penali contrattuali ed esigibilità di ingenti e numerosi crediti, su tutti TFR di oltre 300 dipendenti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[Il recente intervento normativo di cui D.Lgs. n. 136/2024 (correttivo ter) ha apportato una modifica all'art. 99, primo comma, C.C.I, per quanto concerne la domanda con riferimento alla quale, nei casi di previsione della continuità aziendale, il debitore può formulare quella richiesta di autorizzazione, sostituendo la previsione “ anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 60, 61 e 87” con quella “con la domanda di accesso anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a) o successivamente”]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32053/CrisiImpresa?Accordo-di-ristrutturazione-mediante-scissione-con-scorporo-e-attivazione-di-linee-di-factoring-prededucibili

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza